Dalla fornitura alla posa in opera: la Cassazione chiarisce la responsabilità per il rischio interferenziale e le carenze del POS.
La sentenza n. 4626 del 4 febbraio 2026 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la gestione della sicurezza nei cantieri, specialmente per quanto riguarda il confine tra la “semplice fornitura” e la “posa in opera”.
1. Introduzione: Il Caso
l’infortunio di un lavoratore causato dal cedimento di un parapetto durante le operazioni di posa di travi prefabbricate. Il punto nodale non è solo il difetto tecnico della protezione, ma chi avrebbe dovuto prevedere e gestire quel rischio.
2. Il focus giuridico: Il fornitore che “partecipa”
Il cuore della sentenza riguarda la figura del fornitore. Spesso le aziende fornitrici di materiali (es. calcestruzzo o travi) ritengono di essere estranee alle dinamiche di cantiere.
- Il principio: Se il fornitore non si limita a scaricare la merce ma partecipa attivamente alle fasi di installazione o posa, perde la qualifica di “mero fornitore” ed entra nel regime della posa in opera.
- Conseguenza: Questo comporta l’obbligo di redigere un POS (Piano Operativo di Sicurezza) specifico e di coordinarsi per i rischi interferenziali.
3. Analisi dei punti chiave della Sentenza
Nel tuo commento, ti suggerisco di evidenziare questi tre pilastri:
- L’insufficienza del POS: La Corte ha ribadito che un POS generico o che non analizza la fase specifica (in questo caso la posa delle travi in relazione alla tenuta dei parapetti) è equivalente a un POS assente.
- Rischio Interferenziale: Quando più imprese operano simultaneamente (es. fornitore con gru e impresa esecutrice a terra), il rischio di interferenza deve essere gestito non solo nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ma anche attraverso il coordinamento tra i datori di lavoro.
- Posizione di Garanzia: Il legale rappresentante dell’azienda fornitrice è titolare di una posizione di garanzia verso i propri dipendenti anche quando operano in un cantiere altrui, e deve assicurarsi che l’ambiente di lavoro (compresi i parapetti montati da terzi) sia sicuro per le loro specifiche mansioni.
4. Conclusioni e suggerimenti operativi
Verifica preventiva: Prima di iniziare la posa, il fornitore deve verificare la stabilità delle protezioni collettive (parapetti) a cui i propri lavoratori faranno affidamento.
Specificità del POS: Non accettare POS “copia-incolla”. Ogni fase di montaggio deve avere la sua analisi dei rischi.
Comunicazione: Le interferenze tra chi manovra i carichi e chi li riceve devono essere oggetto di un briefing specifico prima dell’inizio delle operazioni.
Punti critici:
- POS carente nella descrizione della fase lavorativa.
- Mancata gestione delle interferenze tra fornitore e impresa esecutrice.
- La responsabilità del datore di lavoro del fornitore non viene meno anche se il parapetto era stato installato da terzi.
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