Sentenza n. 39129 del 26/09/2023. Legittima la sanzione ex D. lgs. 231/01 all’impresa per le omesse tutele antinfortunistiche al fine di ridurre i tempi delle lavorazioni

Corte-Costituzionale-sentenza

La sentenza riguarda la legittimità di una sanzione comminata ai sensi dell’ex “d.lgs. 231/2001” perché l’impresa, consapevolmente ha deciso di risparmiare sui tempi delle lavorazioni, omettendo le necessarie tutele antinfortunistiche, nonostante che l’importo per la messa in sicurezza dei lavori, fosse del tutto irrilevante. La responsabilità amministrativa dell’ente si configura anche quando la violazione delle norme antinfortunistiche comporta un modesto risparmio di spesa e quando la società trae un interesse o un vantaggio dalla condotta contro legge addebitata agli amministratori. La sentenza 39129/2023, pubblicata il 26 settembre dalla terza sezione penale della Cassazione, conferma la condanna inflitta all’impresa edile dopo che l’operaio è rimasto in parte schiacciato dal cancello scorrevole uscito dalle guide. La società è stata accusata di violazione delle norme antinfortunistiche per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza all’ingresso del cantiere. Non è una giustificazione valida sostenere che la società non ha ottenuto alcun risparmio di spesa dall’omissione perché la riparazione del cancello sarebbe costata solo qualche decina di euro. In realtà, l’intervento di manutenzione era necessario da tempo e la segnaletica informativa non era stata installata sull’accesso al cantiere. La mancata riparazione è stata determinata dalla necessità di non interferire con i tempi delle attività. La responsabilità dell’ente si configura anche quando il vantaggio ottenuto o l’interesse perseguito dalla società con la violazione antinfortunistica sono esigui, poiché la mancata adozione di cautele che comportano spese modeste può determinare reati colposi di evento in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguenze serie. Infine, la sanzione “231” può essere applicata anche se la violazione delle norme antinfortunistiche non è sistematica ma è dovuta a un’iniziativa estemporanea, quando è provato che l’infrazione è legata all’interesse dell’ente.

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