L’analisi della sentenza della Cassazione Penale (Sez. 4, 10 febbraio 2026, n. 5357) offre un importante spunto di riflessione sul binomio sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti. Il caso esamina un grave infortunio avvenuto in ambito industriale, confermando come le condotte omissive dei singoli possano riverberarsi direttamente sul patrimonio e sull’organizzazione dell’azienda.
1. Descrizione dei fatti di causa
L’evento traumatico ha visto coinvolto un operatore il cui braccio è rimasto intrappolato e trascinato da un rullo in movimento durante le fasi di lavorazione.
L’istruttoria ha accertato che il macchinario, originariamente dotato di sistemi di protezione, operava al momento del fatto in condizioni di estremo pericolo. Nello specifico, le protezioni fisse erano state rimosse o manomesse per agevolare la velocità del ciclo produttivo o per permettere interventi rapidi di pulizia e manutenzione senza arrestare l’impianto. La vittima, agendo in un contesto di sicurezza compromesso, è entrata in contatto con gli organi lavoratori in movimento, riportando lesioni gravissime.
2. Soggetti coinvolti e posizioni giuridiche
Il quadro delle responsabilità delineato dalla Suprema Corte coinvolge diverse figure chiave:
Il Lavoratore Infortunato: Parte lesa, operante su un macchinario privo delle necessarie barriere di sicurezza.
Il Preposto: Figura centrale nel caso di specie. È emerso che il preposto non solo era a conoscenza della rimozione delle protezioni, ma aveva avallato (o quantomeno tollerato) tale pratica per non rallentare la produzione, venendo meno al suo dovere di vigilanza.
Il Datore di Lavoro / Dirigente: Responsabili per le scelte organizzative e per la mancata implementazione di un sistema di controllo efficace sull’integrità dei macchinari.
L’Ente (Società): Chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
3. Obblighi di legge e di diritto disattesi
La sentenza ribadisce la violazione di pilastri fondamentali della normativa antinfortunistica:
Sicurezza delle attrezzature (D.Lgs. 81/08)
È stato violato l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (Art. 71). La rimozione delle protezioni trasforma un macchinario a norma in una fonte di rischio non accettabile.
Obbligo di Vigilanza (Art. 19 D.Lgs. 81/08)
Il preposto ha disatteso il compito di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.
Responsabilità Amministrativa dell’Ente (D.Lgs. 231/01)
Questo è il punto cardine della sentenza n. 5357/2026. La Cassazione ha confermato la responsabilità dell’azienda poiché la violazione delle norme cautelari non è stata un’iniziativa isolata ed estemporanea, ma una prassi finalizzata al risparmio di tempo e all’incremento della produttività. Tale “politica aziendale” configura i concetti di:
Interesse: La volontà di velocizzare i processi.
Vantaggio: Il concreto risparmio economico derivante dalla mancata adozione di fermi macchina o manutenzioni rigorose.
Conclusioni della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Ente, sottolineando che la colpa dell’organizzazione risiede nell’aver omesso l’adozione o l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La condotta del preposto, che ha rimosso o permesso la rimozione delle protezioni, è stata letta come espressione di una cultura aziendale orientata al profitto a scapito della sicurezza.
Nota: La sentenza ribadisce che la presenza di ponteggi o protezioni, come avviene nei cantieri per prevenire le cadute, trova il suo equivalente industriale nelle barriere fisse dei macchinari: entrambe sono barriere fisiche invalicabili che la legge non permette di bypassare per mere esigenze di velocità.

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