Sentenza n. 5357/2026: Sicurezza macchinari e responsabilità 231

Sentenza n. 5357/2026:

L’analisi della sentenza della Cassazione Penale (Sez. 4, 10 febbraio 2026, n. 5357) offre un importante spunto di riflessione sul binomio sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti. Il caso esamina un grave infortunio avvenuto in ambito industriale, confermando come le condotte omissive dei singoli possano riverberarsi direttamente sul patrimonio e sull’organizzazione dell’azienda.

​1. Descrizione dei fatti di causa

​L’evento traumatico ha visto coinvolto un operatore il cui braccio è rimasto intrappolato e trascinato da un rullo in movimento durante le fasi di lavorazione.

​L’istruttoria ha accertato che il macchinario, originariamente dotato di sistemi di protezione, operava al momento del fatto in condizioni di estremo pericolo. Nello specifico, le protezioni fisse erano state rimosse o manomesse per agevolare la velocità del ciclo produttivo o per permettere interventi rapidi di pulizia e manutenzione senza arrestare l’impianto. La vittima, agendo in un contesto di sicurezza compromesso, è entrata in contatto con gli organi lavoratori in movimento, riportando lesioni gravissime.

​2. Soggetti coinvolti e posizioni giuridiche

​Il quadro delle responsabilità delineato dalla Suprema Corte coinvolge diverse figure chiave:

​Il Lavoratore Infortunato: Parte lesa, operante su un macchinario privo delle necessarie barriere di sicurezza.

​Il Preposto: Figura centrale nel caso di specie. È emerso che il preposto non solo era a conoscenza della rimozione delle protezioni, ma aveva avallato (o quantomeno tollerato) tale pratica per non rallentare la produzione, venendo meno al suo dovere di vigilanza.

​Il Datore di Lavoro / Dirigente: Responsabili per le scelte organizzative e per la mancata implementazione di un sistema di controllo efficace sull’integrità dei macchinari.

​L’Ente (Società): Chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

​3. Obblighi di legge e di diritto disattesi

​La sentenza ribadisce la violazione di pilastri fondamentali della normativa antinfortunistica:

​Sicurezza delle attrezzature (D.Lgs. 81/08)

​È stato violato l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (Art. 71). La rimozione delle protezioni trasforma un macchinario a norma in una fonte di rischio non accettabile.

​Obbligo di Vigilanza (Art. 19 D.Lgs. 81/08)

​Il preposto ha disatteso il compito di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.

​Responsabilità Amministrativa dell’Ente (D.Lgs. 231/01)

​Questo è il punto cardine della sentenza n. 5357/2026. La Cassazione ha confermato la responsabilità dell’azienda poiché la violazione delle norme cautelari non è stata un’iniziativa isolata ed estemporanea, ma una prassi finalizzata al risparmio di tempo e all’incremento della produttività. Tale “politica aziendale” configura i concetti di:

​Interesse: La volontà di velocizzare i processi.

​Vantaggio: Il concreto risparmio economico derivante dalla mancata adozione di fermi macchina o manutenzioni rigorose.

​Conclusioni della Corte

​La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Ente, sottolineando che la colpa dell’organizzazione risiede nell’aver omesso l’adozione o l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La condotta del preposto, che ha rimosso o permesso la rimozione delle protezioni, è stata letta come espressione di una cultura aziendale orientata al profitto a scapito della sicurezza.

​Nota: La sentenza ribadisce che la presenza di ponteggi o protezioni, come avviene nei cantieri per prevenire le cadute, trova il suo equivalente industriale nelle barriere fisse dei macchinari: entrambe sono barriere fisiche invalicabili che la legge non permette di bypassare per mere esigenze di velocità.

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