Strage Seul, tanto per riflettere sull’obbligo di prevenzione

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Sono trascorsi 5 anni da quando a Torino  in Piazza San Carlo, la sera del 3 giugno 2017,  in occasione della finale della Champions League tra Juventus e Real Madrid, quella che doveva essere una giornata di festa e di sport si trasformò in un tragico e drammatico evento che provocò 1.600 feriti e successivamente il decesso di due donne. All’improvviso, un boato spaventò la folla generando il caos tra le persone prese dal panico.
E’ stato questo l’evento pubblico che ha portato la politica italiana a prendere i necessari provvedimenti per  redimere i rischi che si generano a seguito di eventi e manifestazioni pubbliche volte ad assicurare lo svolgimento di eventi in sicurezza sia per gli aspetti attinenti la “security” sia per quelli della “safety”, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Si è così arrivati alla determinazione che in occasione di manifestazioni temporanee (eventi musicali, culturali, sportivi, ricreativi ecc.) la normativa cosiddetta safety and security richiede la predisposizione di un piano di sicurezza ed evacuazione che fissa e distingue di conseguenza i compiti che spettano alle forze di polizia per l’ordine sociale e quelli spettanti ad altri organizzatori per la sicurezza delle persone e degli addetti impiegati.
Il mancato rispetto delle procedure previste e sancite dalla norma, non consente lo svolgimento degli eventi.

Da molti organizzatori di eventi viene sostenuto che in occasioni di particolari eventi e soprattutto quelli di movimento (cortei, processioni, sfilate, parate fiere che si svolgono nei centri storici.) non sia necessario redigere il piano di sicurezza ed evacuazione in quanto questa tipologia di evento non viene svolto in aree delimitate o perimetrate o chiuse rispetto all’esterno.

E’ dunque inutile recriminare o piangere su quanto accaduto come nel caso della strage di Seul che ha prodotto la morte di circa 160 giovani che si erano riuniti nel quartiere di Itaewon per i festeggiamenti di halloween, in un tratto di strada senza via di sbocco e chiuso su un lato. Un evento drammatico per il quale non ci sono giustificazioni per coloro che avrebbero avuto l’obbligo di vigilare sul flusso delle persone. Questo purtroppo è l’esito di un evento imprevedibile che può accadere quando un numero elevato di persone si riuniscono in uno spazio confinato, privo di vie di fuga e varchi laterali. Questo è il drammatico risultato di azioni non attentamente programmate ma soprattutto quando si trascurano certe situazioni per le quali non si prendono i dovuti provvedimenti prevenzionistici ovvero quando non si predispone un adeguato piano di protezione, prevenzione ed emergenza. È importante sapere che in Italia, per ogni evento o manifestazione pubblica, deve essere previsto sempre un Piano della Sicurezza che gli organizzatori devono predisporre nel rispetto dalla direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001 del 28 luglio 2017, denominata circolare Gabrielli qui allegata.

Le norme emanate nell’ambito degli eventi e manifestazioni pubbliche sono tante, sebbene il modello per le linee guida di organizzazione e gestione dei pubblici spettacoli (Ministero dell’Interno 2018) vuole essere uno strumento di ausilio agli organizzatori di pubblici spettacoli per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione alto, medio, basso.

Sempre nel 2017 viene emanata la norma UNI EN 13200-8:2017 inerente le installazioni per spettatori e gestione della sicurezza, circa la Progettazione sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
La norma specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori. Essa specifica la configurazione e la pianificazione della gestione, il criterio per mantenere questa programmazione prima, durante e dopo ogni evento.

 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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