Cronaca preannunciata da una trentennale azione politica e sindicale cieca.

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CRONACA PREANNUNCIATA DA UNA TRENTENNALE AZIONE POLITICA E SINDACALE CIECA
I mass-media stanno facendo disinformazione in materia, avendo dedicato la propria vita alla sicurezza sul lavoro, anche in  qualità d’ispettore tecnico del lavoro per più di quarant’anni, ritengo doveroso tentare un approccio analitico per individuare l’eziologica alla base delle stragi sul lavoro, preannunciate in un certo qual modo, quale risultante di una scellerata azione dagli anni 80 in poi, da parte della politica e del sindacato dei lavoratori.
La chiarezza nella materia di che trattasi, è necessaria, al fine d’evitare che la disinformazione contribuisca, a peggiorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, premetto in primis che per migliorare la sicurezza nei  uoghi di lavoro non c’è bisogno di nuove leggi e nemmeno di una nuova Procura Nazionale del lavoro o incremento di sanzioni, come in questi giorni, a seguito delle ultime stragi, sta delineando emotivamente la Commissione parlamentare lavoro.
La prevenzione infortuni sul lavoro, richiede un nuovo approccio di tipo culturale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ossia, datori di lavoro e organi di vigilanza in primis, nonché dei lavoratori e formatori.
Un ruolo predominante occupa la qualità dell’ispezione invece della quantità perseguita negli ultimi anni dal Ministero del lavoro prima e dall’agenzia dell’Ispettorato Nazionale del lavoro dopo. Non va sottaciuto che il denominato impropriamente T.U. sulla sicurezza del 2008, sciaguratamente ha abrogato i DPR 547/55
(prevenzione infortuni), DPR 303/56 (igiene del lavoro) e DPR 164 (prevenzione infortuni nelle costruzioni) con cui il legislatore dell’epoca, molto più accorto e competente rispetto a quello attuale, aveva redatto puntigliosamente la normativa di che trattasi. Con l’abolizione di tali decreti, non sono più violazioni e quindi reati, “gli insufficienti e non convenienti ricambi d’aria negli ambienti di lavoro con presenza di sostanze o microrganismi nocivi, l’obbligo di cuffia alle macchine per evitare la proiezione di schegge, ed un infinità di altre norme essenziali”. Uno degli strumenti basilari per espletare la prevenzione e non la mera repressione era il potere di “diffida” e di “disposizione” attribuito dal D.P.R. 520/55 agli ispettori del lavoro, mai trasferito agl’ispettori dell’ASL, un potere quello di
diffida elevatissimo che non aveva nemmeno il magistrato, in quanto unica eccezione al principio di officialità dell’azione penale, il potere di diffida consentiva all’ispettore del lavoro in presenza di reato contravvenzionale, di soprassedere dal  adottare provvedimenti penali, concedendo al trasgressore un termine per la regolarizzazione, attraverso l’eliminazione della violazione e della condotta antigiuridica. Su tale potere furono sollevate questioni di fondatezza costituzionale, l’alta Corte non le rilevò fondate, sentenziando che l’interesse dello Stato non era l’uso del bastone, ma ripristinare con immediatezza l’ordine giuridico violato specie per i reati di pericolo. Il potere di diffia ed ancor più quello di disposizione sono sati snaturati, svuotati e distorti dalla recente legislazione, ad iniziare dall’art.302-bis del D.Lgs.81/08 che ha svilito il potere di disposizione di significato ed applicabilità ai fini del miglioramento della sicurezza, riducendolo all’applicazione volontaria delle norme tecniche e delle buone prassi, eventualmente, adottate dal datore di lavoro.
Sono state abrogati i pilastri miliari delle norme di sicurezza, tanto che gli addetti ai lavori degli organi di vigilanza sono spesso in estrema difficoltà al momento della contestazione, considerata l’eliminazione di tutte le norme della previgente legislazione, sostituendole solo con quelle nuove per lo più di carattere organizzativo e documentale. Si consideri, l’omessa o inidonea redazione del documento di valutazione del rischio, laddove, vi sono rischi biologici, chimici, fisici, cancerogeni, comporta con il D.Lgs.81/08, quale sanzione unicamente la galera.
A tutt’oggi, ho visto pochissimi e rari documenti dei rischi idonei e nessuno andare in galera o avere misure alternative sostitutive di pena previste dal c.p.p., ciò a fronte di pochissime e rare contestazioni al DVR da parte degli organi di vigilanza, il che sta a significare, la scarsa vigilanza sui documenti dei rischi(DVR,DUVRI,PSC e POS).
Gli unici ad essere sodisfatti e gratificati dal D.Lgs.81/08, voluto e perseguito fortemente dai sindacati, sono solo costoro.
Infatti, nell’indicare i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RSL) si sono adottati nel D.Lgs.81/08 termini sindacal–politichese quali il RSL “territoriale, di compartimento…..”, con l’introduzione di una norma secondo la quale, i datori di lavoro versano ad un apposito fondo un importo pari a due giorni di lavoro per ogni dipendente, occorrente per finanziare il sindacato e organismi paritetici (sempre sindacato), si capisce ora perché i sindacalisti esultavano al T.U., infischiandosene del peggioramento della tutela dei lavoratori, conseguenza di tale T.U. redatto sulle linee guida impartite da commissioni incompetenti e superficiali. Ulteriore bussines per le organizzazione sindacali e comitati paritetici sono stati gli attestati di qualifica istituiti dal D.Lgs.81/08, rilasciati a tutti dietro pagamento di un corso di formazione, che non sempre corrispondono all’effettiva preparazione e capacità e professionalità del RSPP, del RSL ecc. Su tale materia la vigilanza è de facto inesistente o irrisoria, anche per una legislazione volutamente omissiva e poco chiara, che tanto contribuisce ad un incremento degli infortuni sul lavoro e
malattie professionali.
Se si effettua una lettura attenta delle statistiche Ministeriali degli ultimi anni si rileva che il 99,9% delle violazioni
riscontrate riguardano quello rimasto dei vecchi DPR 303/56, 164/56 e 547/55 fagocitati come allegati nel D.Lgs.81, non si ha contezza se sia mai stata contestata una violazione in Italia riguardante l’incapacità del RSPP, del medico competente ecc..
Solo lo 0,1% delle violazioni riguardano il D.Lgs.81/08, nonostante siano passati 13 anni dall’entrata in vigore dello
stesso. Infatti, solo lo 0,1% delle violazioni riscontrate sono relative al documento di valutazione dei rischi, al POS, al PSC al DUVRI.
L’operazione 10.000 cantieri è un classico esempio di una strategia Ministeriale tendente a privilegiare la quantità delle pratiche a scapito della qualità, cosidette ispezioni “a vista”, che ha portano ad un drastico peggioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Un ispezione effettuata con il minimo di decenza ad una qualsiasi attività imprenditoriale, comporta una durata del sopralluogo di un minimo di 5 giorni, se si vogliono analizzare il documento di valutazione dei rischi (centinaia di pagine), la normativa sulla direttiva macchine, quella sulla bassa tensione, quella sulla compatibilità elettromagnetica, quella sulle apparecchiature a pressione, sulla direttiva macchine ed i lavori in galleria DPR
320/56, peraltro, mai abrogato(la cui vigilanza è di competenza esclusiva degli Ispettori del lavoro e non di quelli delle ASL), se si vogliono analizzare i documenti sul rischio rumore e vibrazioni ed eseguire analisi strumentali riguardanti le condizioni microclimatiche e di aerazione, per il rilievo delle concentrazioni degli inquinanti chimici, per le sorgenti radiogene ionizzanti e non, l’ispezione richiede notevoli tempi tecnici ,nonché conoscenze chimiche e fisiche approfondite. Se l’ispezione è effettuata per riscontrare le solite violazioni (mantovana, tessera lavoratori dell’appaltatore, scarponi, casco) che rappresentano oltre il 95% delle violaazioni contestate, allora la stessa può essere eseguita anche da vigili urbani e carabinieri, ma non è un efficace attività di vigilanza tecnica.
In tal modo, la visita ispettiva repressiva, così come avviene, si risolve in poco tempo, con l’irrogazione di una sanzione di circa 1000-1500 euro, che l’imprenditore mette in conto, non curandosi poi di applicare concretamente la sicurezza, “tanto sono passati gli ispettori”. Tale modus operandi e con tale metodica le visite ispettive recano danno alla sicurezza sul lavoro, sarebbe più proficuo non eseguirle, se non altro ci sarebbe il timore psicologico da parte dell’imprenditore della possibilità di avere un’ispezione da parte degli organi di vigilanza.
La vigilanza sulla sicurezza e igiene del lavoro, richiede un’elevatissima professionalità sia teorica che pratica, è indispensabile avere profonde conoscenze tecniche e scientifiche a 360°, spaziando dalla chimica, alle scienze biologiche alla fisica, all’impiantistica, necessarie per l’individuazione delle varie tipologie di rischi quali: biologico, cancerogeno, chimico (amianto, polveri, sostanze tossiche e nocive), fisico illuminotecnico, rumore, vibrazioni , radiazioni non ionizzanti (e.m.c., U.V, I.R., laser,) e ionizzanti, rischio esplosivo , d’incendio, elettrico ecc. Conoscenze basilari queste che nessuna facoltà universitaria era ed è in grado di fornire in toto, per cui l’attività dell’ispettore tecnico del lavoro richiede un continuo studio ed aggiornamento sulle varie tematiche tecnico-scientifiche, associato all’addestramento effettuato dagli ispettori più anziani.
Non va sottaciuto che la scarsa incisività ed efficacia della vigilanza che è andata sempre più a peggiorare dagli anni 80 in poi, ha un peso determinante nelle cause dell’incremento infortunistico e delle malattie professionali. Infatti, il
personale ispettivo dagli anni 80 è stato assunto nel 99% senza un vero ed effettivo concorso pubblico selettivo, impiegati assunti a tempo determinato dagli uffici di collocamento con la legge “giovanile” L.285/77 e divenuti funzionari ispettivi a tempo indeterminato, ma bene o male costoro avevano ricevuto un addestramento dagli ispettori più anziani e tra di loro vi è stato qualche funzionario eccellente.
Alla fine degli anni 90, a seguito della fusione degli organi periferici del Ministero del lavoro gl’ispettorati del lavoro
vennero improvvidamente fusi con l’altro organo periferico ministeriale, ovvero, gli uffici del lavoro (UPLMO e URLMO), il reclutamento peggiorò ulteriormente, a fronte di qualche raro concorso pubblico, la maggior parte venne assunta con ulteriore legge aberrante c.d “contrattisti”, sempre a tempo determinato, trasformatosi poi a tempo indeterminato, sotto la spinta degli interessi sindacali e politici. Impiegati d’ordine trasformatosi “sic et sempliciter” prima in “addetti alla vigilanza” e poi con l’abolizione di tale qualifica in “ispettori”, senza ancora una volta espletare, un vero ed efficace concorso pubblico selettivo (passaggio degli ex collocatori di 50 anni divenuti improvvisamente ispettori) di nome e per qualifica, ma non de facto. Paradossalmente alla vigilanza su una materia complessa e specifica quale la sicurezza sul lavoro e radiazioni ionizzanti, in molti ispettorati che avevano acquisito sintomaticamente il nome di D.P.L. (direzioni prov. del lavoro) quasi per marcane lo snaturamento e svilimento istituzionale, vennero adibiti alla vigilanza in materia di sicurezza e radiazioni ionizzanti ispettori (ex collocatori) muniti del diploma di ragioniere o della laurea in teologia, che ovviamente non sapevano nemmeno cosa fosse un elettrone o un impianto, infatti le loro ispezioni non rilevavano mai violazioni sostanziali. Ho letto verbali redatti da costoro che sono raccapriccianti, il mio cane sarebbe stato più bravo, nessuno ha mai effettuato un controllo su tali verbali rilasciati? Il loro capo-area cosa faceva………?
Negli anni 2000, il disfacimento istituzionale perseguito dalla politica e dal sindacato, si accentuò con la nomina di dirigenti provenienti dagli UPLMO e URLMO che nulla conoscevano della sicurezza ed igiene del lavoro e poco della vigilanza ispettiva ordinaria, costoro si ritrovarono a dirigere l’ex ispettorato del lavoro, divenuto servizio ispezione del lavoro nella nuova struttura ministeriale (DPL), senza conoscere la materia e non potendo addestrare e formare il proprio personale trasformato illogicamente ed irrazionalmente da addetti al collocamento a ispettori del lavoro. In tale contesto si assistette alla nomina di capi linea e capiarea effettuati con la sola logica sindacaledatoriale, senza alcun riferimento all’esperienza, al merito, alle capacità ed all’impegno di lavoro, senza alcuna capacità di controllo ed addestramento del proprio personale ispettivo. Ciò si armonizzava con la logica della strategia ministeriale il cui obiettivo era un lavoro quantitativo e non qualitativo, infatti, al Dirigente interessava la quantità e non la qualità delle pratiche, di cui il loro Fondo unico di amministrazione è funzione, guai se si fosse parlato di qualità dell’ispezione che andava contro gl’interessi della dirigenza, in quanto diminuendo il numero di pratiche diminuiva l’importo del fondo a loro attribuito.
La punta dell’iceberg d’incapacità, negligenza ed incompetenza istituzionale è rappresentata dal Decreto Ministeriale prima e dal CCNI del 2009 poi, partoriti dal Ministero e dal sindacato, in cui dimostrarono manifestamente di non conoscere nemmeno i compiti di un ispettore tecnico, tanto che per l’accesso al reclutamento furono sostituiti i vecchi titoli di studio lauree in fisica, medicina, chimica ed agraria ad eccezione di quella d’ingegneria, con quelle di architettura, Conservazione dei beni architettonici ambientali, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale che tranne quella in architettura, hanno scarsa o nulla attinenza con il lavoro d’ispettore tecnico.
La risultanza di tale azione politico-sindacale è stata che nella quasi generalità dei documenti di valutazione dei rischi che si esaminano, si nota che gli stessi hanno il solo nomen juris, ma in sostanza sono un ammasso di carta che rappresentano una vera e propria presa in giro per il lettore, senza alcun riferimento al reale stato dei luoghi dell’azienda (documenti validi per tutte le occasioni), il che sta a significare che vi è un superficialità quotidiana e costante in materia da parte degli organi di vigilaza. Dal 2000 in poi non si effettuò più in concreto nemmeno la vigilanza sulla tutela dei fanciulli ed adolescenti e sul lavoro minorile in genere. In Tutta Italia non vi è mai stata una sola contestazione, alla mancanza di capacità da parte del responsabile per la sicurezza dei lavoratori, il più delle volte messo là dal datore di lavoro solo come parafulmine, per un’ottemperanza formale della norma. Se non si interviene sui documenti di valutazione dei rischi che nella generalità dei casi sono cartacce (adempimento formale ma non sostanziale), sulle figure dei RSPP che dovrebbero costituire il cuore portante della sicurezza aziendale, se non si rilevano le costanti violazioni commesse dai medici competenti ed autorizzati che eseguono la sorveglianza medica, il più delle volte, con superficialità estrema), allora le stragi continueranno a proliferare. Da più di 20 anni non sono contestate violazioni agli esperti qualificati (oggi esperti di radioprotezione) in materia di radiazioni ionizzanti, tanto le morti per tumore avverranno dopo anni di esposizione e non saranno nemmeno attribuite all’esposizione sul lavoro a tali sorgenti. Nelle ultime 20 ispezioni che ho eseguito prima del pensionamento (Ottobre 2019), ho rilevato l’errore nella valutazione delle dosi assorbite dai lavoratori ed a carico di tutti gli esperti qualificati che ho incontrato ho contestato violazioni, alcuni esperti qualificati, grazie alla superficialità degli organi di vigilanza in materia redigono delle relazioni che non sono di radioprotezione e molti di tali esperti non capiscono cosa hanno scritto (uso improprio del copia-incolla).
Nella generalità dei casi la relazione di radioprotezione non risponde allo spirito ed alla ratio della normativa vigente, ma alla vecchia relazione redatta secondo la previgente normativa degli anni 80. Le relazioni di radioprotezione così come i documenti di valutazione dei rischi, i POS ecc., nella quasi totalità dei casi sono carenti e non individuano gl’effettivi rischi.
Il processo innescato per colpa o per dolo è irreversibile, si paga lo scotto delle assunzioni senza concorso volute fortemente dai sindacati negli ultimi 30 e perseguite incessantemente dalla politica clientelare (vedasi il DPCM 1-10-07 del Ministro Nicolais e la legge Finanziaria 2008), che hanno immesso nei ruoli precari assunti da liste partitiche-sindacali, sottraendo posti da mettere a concorso a giovani meritevoli e capaci.
Non c’è bisogno di procure del lavoro o di nuove sanzioni, occorrono accertamenti non quantitativi ma qualitativi. Oggi il sindacato ipocritamente sembra scoprire che le morti bianche siano aumentate (per loro principale colpa), vollero l’aberrante D.Lgs.81/08 (iperproduzione di carte inutili), ma lo scopo era percepire i milioni di euro per il responsabile territoriale della sicurezza. Cosa si aspettavano costoro dopo un decennio e più? Hanno smantellato la scuola ad altissima professionalità dell’ispettorato del lavoro, senza tramandarla ai posteri….
Non servono a nulla più controlli quantitavi, anzi sono peggiorativi, ma occorrono controlli qualitativi. Non c’è mai stata un’’interrogazione parlamentare, da parte delle innumerevoli commissioni parlamentari istituite dopo le periodiche stragi sul lavoro, sui motivi riguardante l’omesso utilizzo della strumentazione costosissima per i controlli d’igiene e sicurezza sul lavoro?
La stessa giace abbandonata negli ispettorati e nessun ispettore la sa più utilizzare, non per loro colpa, ma per l’omessa formazione ed addestramento, anche da parte dei rispettivi capi servizi, nominati tali, come detto in precedenza, senza conoscenze ed esperienza nella materia. Analizzatori statistici per il rumore, fonometri, anemometri, termometri a bulbo umido ed asciutto, camere a ionizzazione, centraline microclimatiche, pompe Zampelli per il prelievo di inquinanti, bilancia chimica, forno chimico, spettrometro, misuratore impianti di terra, misuratore campi elettromagnetici, apparecchiatura della Bruel- kiaher per misure di illuminotecnica e di contrasto, pompa dragher, toximetro e fiali, filtri di cellulosa per prelievo agenti chimici, ecc.
Piange il cuore a vedere detta strumentazione posta ad arrugginire negli armadi degli uffici ispettivi, di cui molti Ispettori non sanno nemmeno della loro esistenza, forse perché nessuno è più in grado di utilizzarli.
Il risultato è l’inefficienza, determinata da dirigenti incapaci posti ai vertici non per le loro capacità e meriti, ma quale risultato di una politica ed un sindacalismo avido e becero, principali colpevoli delle quotidiane stragi sul lavoro.
A mero titolo esemplificativo si osserva che in tutt’Italia gli estintori non sono a norma, compresi quelli nelle Procure e Tribunali. Non si riesce a trovare un estintore munito del cartellino dei controlli e di libretto “uso e istruzioni” con le esatte fasi di manutenzione, così come richiesto dalla normativa UNI/CNVF 9994, indispensabili in quanto indicanti a quale fase si riferisce la data di verifica (controllo, revisione o collaudo????). E’ da chiedersi come siano stati omologati dal Ministero dell’Interno. Sono in possesso di documentazione che dimostra come tale Ministero ha emesso un decreto di omologazione in contrasto con la Direttiva “PED” ed oltretutto sprovvisto di data? 
Le Leggi esistenti sono più che abbondanti, hanno bisogno di qualche modifica come nel caso dell’art.92 del D.Lgs.81/08 nonché la reintroduzione dei “sufficienti e convenienti ricambi d’aria” (ovvero,dell’art.9 del DPR 303/56), il fatto e che vi è una  negligenza costante e quotidiana da parte di tutti gli organi di controllo (ASL, ex Ispettorati, ARPA).
Chi effettua il controllo di mercato in Italia (Direttiva macchine, dir. bassa tensione, direttiva PED ecc.)? La risposta è semplice, ovvero, NESSUNO. Si constata quotidianamente che le apparecchiature elettromedicali nuove quali TAC, RNM ecc. hanno generalmente i dati di targa sotto la carcassa ed illeggibili, nonché costituite da assemblati, privi di fascicolo tecnico, come è stato possibile immetterle sul mercato? Possibile che nessuno del Ministero della Sanità e delle attività produttive, controlla che il marchio CE apposto è illegittimo? Tale è un esempio banale.
In conclusione è innegabile che i morti sul lavoro sono dovuti al fatto che l’ispezione manca di qualità e per carenza di personale ispettivo che non abbia solo la qualifica ma le necessaria professionalità, inoltre, il coordinamento sinergico tra le varie istituzioni preposte, ad iniziare dall’agenzia delle Dogane che consente l’entrata nel mercato nazionale di macchine e altro non corrispondenti alle direttive di prodotto E’ dolente rilevare che molti Direttori di DPL, ed un Direttore Generale, nel 2010 provenivano dalla vecchia legge giovanile L.285 (senza aver mai espletato un vero e proprio concorso). Il Dirigente divenuto tale grazie all’appoggio sindacale, è obbligato a nominare quali capilinea e capiarea dipendenti imposti dal sindacato, i quali poi non sono stati capaci di fornire alcuna direttiva e non sono stati in grado di insegnare e formare i nuovi ispettori, con le conseguenze che gli infortuni mortali sono in
costante aumento. Perché, non si nomina il Dirigente a mezzo di una forte selezione, ed un capo area in base alla qualità del prodotto fornito? Perché per nominare costoro non si espleta una selezione concorsuale a mezzo soluzione di problematiche specifiche e non si scelga sul campo il migliore, perché non si guarda alla tipologia di lavoro ed alla qualità del lavoro espletato dal personale da nominare?
In conclusione, i morti sul lavoro non diminuiscono aumentando il numero delle ispezioni e neanche il numero degli Ispettori o istituendo la Procura Nazionale del lavoro, ma solo con ispezioni di qualità, con Funzionari in possesso di cognizioni chimico fisiche che sono fondamentali per l’espletamento della vigilanza in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro.
Altro che Monarchia assoluta, negli ultimi trent’anni la Repubblica ha nominato ai vertici persone incompetenti e poi a parole apparentemente persegue l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
In tale disamina , non va sottaciuto che il D. Lgs.81/08 con l’art.13 non precisa quali siano gli organi di vigilanza, mentre sembra che gli ispettori del lavoro possano intervenire su tutte le attività imprenditoriale, compresa l’edilizia, all’ultimo rigo dell’art.13 riporta “limitatamente alle competenze”. Tale comma ha determinato solo confusione dimenticandosi il contenuto del DPR 616/77 s.m.i.- a tutt’oggi vigente, “Attuazione della delega di cui all’art.1 della L.22 Luglio 1975 n°382- (Trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali)”. Al Capo IV titolato assistenza sanitaria ed Ospedaliera, all’art.27, lett.d) terzo comma, recita testualmente: “Fermo restando le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art.8 del DPR 520/55 da parte dell’Ispettorato del lavoro”. Tale legge è alla base della riforma sanitaria di cui alla L. 833/78, che estese le funzioni dell’ispettorato del lavoro alle U.S.L (art.21), sciogliendo gli enti parastatali E.N.P.I., A.N.C.C. e facendo transitare il personale alle U.S.L., cosa che non poteva essere fatta per l’Ispettorato del lavoro. Infatti, le funzioni di P.G., vertenti i reati in materia di sicurezza del lavoro nella sfera di quelli di pericolo, non potevano essere dismesse dallo Stato che dovevano essere esercitate in tutti i settori merceologici come polizia giudiziaria e non solo su delega del P.M., la quale, peraltro, fonda la propria legittimità giuridica, proprio sulla permanenza delle funzioni di UPG in capo all’ispettore tecnico del lavoro. Su tale aspetto all’alta dirigenza Ministeriale prima e quella del neo nato INL dopo, sono ascrivibili gravi carenze.

Ennio Esposito   Pensionato ex capo vigilanza tecnica ispettorato lavoro di Napoli e R.S.P.P. dello stesso Ispettorato.

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Ennio Esposito
Ex responsabile vigilanza tecnica dell’ITL di Napoli

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