DPI: La sostanza prevale sulla forma. Il commento all’Ordinanza Cassazione n. 10128/2023.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10128 del 17 aprile 2023, è tornata a definire i confini della categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ribadendo un principio fondamentale: ciò che conta è la funzione reale dell’attrezzatura, non la sua definizione contrattuale o burocratica.
Il caso e la questione giuridica
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni lavoratori del settore igiene ambientale volta a ottenere il risarcimento del danno (o l’indennità sostitutiva) per la mancata manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro da parte dell’azienda.
Il datore di lavoro si difendeva sostenendo che tali indumenti non fossero classificabili come DPI secondo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), ma semplici “divise” volte a preservare gli abiti civili o a distinguere il personale.
Il principio di diritto: la “Concreta Finalizzazione”
La Suprema Corte ha respinto la tesi aziendale, stabilendo che la qualifica di DPI non dipende da un atto formale, ma dalla finalità protettiva del capo d’abbigliamento rispetto ai rischi specifici della lavorazione.
Secondo gli Ermellini, un indumento deve essere considerato DPI se:
* Protegge da rischi per la salute e sicurezza: Non importa se il rischio è “grave” o “lieve”; è sufficiente che l’indumento sia idoneo a preservare l’integrità fisica (es. protezione da agenti biologici, polveri, sostanze chimiche o intemperie).
* È necessario per lo svolgimento dell’attività: Se l’attività comporta un contatto con sostanze nocive o sporcizia eccedente la normale tollerabilità, l’indumento smette di essere “divisa” e diventa “protezione”.
Le conseguenze per il Datore di Lavoro
L’ordinanza chiarisce che l’obbligo del datore di lavoro non si esaurisce nella mera fornitura, ma include la manutenzione e il lavaggio. Se un indumento è un DPI:
* Il DVR non è dirimente: Se il DVR omette di classificare un indumento come DPI, ma la natura del lavoro ne evidenzia la funzione protettiva, il datore di lavoro è comunque responsabile.
* Il CCNL non può derogare: Le clausole del contratto collettivo non possono declassare un DPI a semplice divisa per sollevare l’azienda dai costi di pulizia.
* L’igiene è sicurezza: Il lavaggio dei DPI è parte integrante delle misure di prevenzione, poiché un dispositivo sporco o deteriorato perde la sua efficacia protettiva.
In sintesi: La Cassazione privilegia un approccio sostanzialista. Se l’indumento serve a proteggere il lavoratore da un rischio derivante dal lavoro, è un DPI. Punto.
Per i professionisti della sicurezza, questa sentenza rappresenta un monito a revisionare periodicamente il DVR. Non basta elencare i DPI “classici” (elmi, scarpe, guanti), ma occorre valutare se anche la comune “tuta” o l’abbigliamento ad alta visibilità svolgano una funzione barriera contro agenti esterni.
Punti chiave da ricordare:
* Analisi dei rischi: Verificare se l’abbigliamento protegge da agenti chimici, biologici o fisici.
* Gestione manutenzione: Se l’indumento è un DPI, il lavaggio a carico del lavoratore (con rimborso o meno) è una pratica rischiosa e spesso illegittima; la gestione dovrebbe essere centralizzata dall’azienda per garantire l’integrità del dispositivo.

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