Infortunio per mancanza di protezioni: la Sentenza n. 1909/2026 chiarisce quando decade la responsabilità del preposto.

​Infortunio e Responsabilità: Il Confine tra Imprudenza e Comportamento Abnorme.

​La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1909/2026, torna a tracciare la linea di demarcazione tra la condotta colposa del lavoratore e il cosiddetto “comportamento abnorme”. La distinzione non è meramente accademica: da essa dipende l’esonero o la conferma della responsabilità penale in capo alle figure di garanzia (datori di lavoro, dirigenti e preposti).

​La Dinamica del Fatto

​L’incidente si è verificato in un impianto di lavorazione ortofrutticola. Una lavoratrice, impiegata come carrellista, ha tentato di sbloccare un nastro trasportatore di cipolle fermo a causa di un accumulo di residui.

​Per farlo, ha utilizzato un legnetto nel tentativo di liberare il rullo. In quel momento, tuttavia, il carter di protezione dell’impianto era stato rimosso per interventi di manutenzione. Al riavvio improvviso del nastro, la donna è stata trascinata nel punto di contatto tra rullo e tappeto, riportando gravi lesioni permanenti alle mani.

​Il preposto è stato rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni colpose aggravate (Art. 590 c.p.) per due mancanze specifiche:

  1. ​Non aver segnalato l’assenza della protezione sul macchinario.
  2. ​Non aver inibito il funzionamento dell’impianto nonostante la condizione di pericolo.

​Il Verdetto di Merito: L’Ipotesi dell’Abnormità

​In primo grado, il Tribunale di Bologna aveva assolto il preposto. Secondo il giudice, l’azione della lavoratrice era da considerarsi abnorme: un comportamento talmente eccentrico, imprevedibile e lontano dalle mansioni assegnate (essendo lei una carrellista e non un’addetta alla manutenzione dei nastri) da interrompere il nesso di causalità tra l’omissione del preposto e l’evento.

​Gli Articoli di Legge e i Profili di Colpa

​La Cassazione, ribaltando o precisando i criteri di valutazione, si focalizza sulla violazione delle norme prevenzionistiche previste dal D.Lgs. 81/2008.

​1. Gli Obblighi del Preposto (Art. 19)

​Il preposto ha il compito di vigilanza “operativa”. Ai sensi dell’Art. 19, comma 1, lett. a) e f), egli deve:

  • ​Sovrintendere e vigilare sull’osservanza dei doveri da parte dei lavoratori.
  • ​Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo.
  • Interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato.

​2. La Sicurezza delle Attrezzature (Art. 71)

​L’articolo impone che le attrezzature siano messe a disposizione dei lavoratori solo se conformi e dotate di appositi sistemi di protezione. La mancanza del carter configura una violazione diretta della sicurezza intrinseca del macchinario.

​3. Il Principio di Affidamento (Art. 41 c.p.)

​Il nodo giuridico centrale riguarda l’Articolo 41, comma 2 del Codice Penale, sulle cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.

​Il Chiarimento della Cassazione

​La Suprema Corte chiarisce che il comportamento del lavoratore non può essere definito “abnorme” solo perché imprudente o contrario alle direttive.

Il principio chiave: Un comportamento è abnorme solo se è “esorbitante” rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, risultando assolutamente imprevedibile.

​In questo caso, la Cassazione osserva che:

  • L’imprudenza è prevedibile: È noto che un lavoratore possa tentare di risolvere un blocco tecnico per velocizzare la produzione.
  • L’assenza di protezioni è il fattore primario: Se il carter fosse stato presente, l’imprudenza della lavoratrice non avrebbe portato alla lesione.
  • Il dovere di vigilanza: Il preposto non può invocare l’abnormità se egli stesso ha permesso che un macchinario pericoloso (perché privo di carter) fosse accessibile e funzionante.

​Conclusioni per i Professionisti della Sicurezza

​La sentenza n. 1909/2026 conferma un orientamento rigoroso: la responsabilità del preposto sussiste ogni qualvolta l’infortunio sia avvenuto per l’assenza di misure di sicurezza che egli avrebbe dovuto esigere o segnalare. L’errore del lavoratore è considerato una “concausa”, ma non esclude la colpa di chi doveva vigilare su un ambiente di lavoro reso insicuro dalla mancanza di protezioni.

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