La direttiva Macchine è stata emanata per la prima volta a livello comunitario con la direttiva 89/392/CEE il 14 giugno 1989.
L’articolo 13 della direttiva stabiliva che gli Stati membri avrebbero dovuto pubblicare le disposizioni legislative di recepimento nazionale entro il 1° gennaio 1992, mentre l’entrata in vigore della direttiva era prevista per il 1° gennaio 1993. Era previsto un periodo transitorio, durante il quale era consentita l’immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine non conformi alla direttiva, fino al 31 dicembre 1994. La direttiva 89/392/CEE si applicava quindi in modo definitivo a partire dal 1° gennaio 1995 in tutta Europa.
In Italia, il recepimento della direttiva 89/392/CEE è stato effettuato con il D.P.R. 24 luglio 1994, n. 459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 1996 ed entrato in vigore il 21 settembre 1996. Ciò ha causato un vuoto legislativo per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 21 settembre 1996.
Successivamente, nel 1998, è stata pubblicata la direttiva 98/37/CE, che non ha introdotto alcuna novità o modifica rispetto alla legislazione esistente in materia. In Italia, il D.P.R. 459/1996 aveva già recepito la direttiva 89/392/CEE modificata dalle direttive sopra citate.
La direttiva 2006/42/CE riguardante le macchine, le attrezzature sostituibili, gli accessori di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, gli impianti di trasferimento meccanico smontabili, le quasi-macchine, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 9 giugno 2006 ed è entrata in vigore il 29 giugno 2006. Gli atti di recepimento nazionale avrebbero dovuto essere pubblicati entro il 29 giugno 2008 e la direttiva è stata applicata a partire dal 29 dicembre 2009. L’Italia ha recepito la direttiva 2006/42/CE con il D. Lgs. 17/2010 entrato in vigore il 6 marzo 2010. Tuttavia, ancora una volta, il recepimento italiano della direttiva macchine è stato tardivo rispetto alla data ultima fissata dalla direttiva per i recepimenti nazionali e addirittura posteriore alla data di attuazione della direttiva stessa.
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