L’incendio all’ospedale di Tivoli del 9/12/23 e le regole per il deposito dei rifiuti ospedalieri 

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L’incendio dell’ospedale di Tivoli San Giovanni Evangelista del 9 dicembre 23 ripropone l’osservanza delle regole per lo stoccaggio dei rifiuti, in particolare di quelli ospedalieri pericolosi a rischio infettivo e sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento. 
Il dpr 254/2003 all’art 8 comma 3 prevede che ‘’Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
    a) il  deposito  temporaneo  di  rifiuti  sanitari  pericolosi  a
rischio  infettivo  deve  essere effettuato in condizioni tali da non
causare  alterazioni che comportino rischi per la salute e nel caso più grave, può  avere una  durata  massima  di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.
Occorre fare ricorso a contenitori rigidi, idoneamente etichettati per tipologia di rischio e per codice CER (sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo), conservati in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute, tenuti in locali adeguati, non accessibili all’utenza, quotidianamente puliti e disinfettati, e secondo norme di buona tecnica che siano ventilati e arieggiati e non in aderenza con strutture che possano propagare l’incendio. 
E pare che proprio un accumulo di rifiuti , non sappiamo se di tipo infettivo, tenuto in aderenza all’edificio dell’ospedale, o nei seminterrati abbia fatto da combustibile per alimentare l’incendio. L’innesco spesso in questa tipologia di incendi è dato da un semplice mozzicone di sigaretta ancora acceso lasciato cadere giù da qualche finestra che affaccia sul cumulo di rifiuti oppure da un corto circuito elettrico nei locali di stoccaggio .
Il deposito di rifiuti , facendo riferimento alla tipologia peggiore che è quella dei sanitari, se realizzato a determinate condizioni, è consentito per un massimo di trenta giorni, per quantità inferiori ai 200 litri. Per quantità superiori, lo smaltimento deve essere effettuato come detto sopra, entro e non oltre cinque giorni.
Il produttore dei rifiuti pericolosi deve poi tenere un registro di carico e scarico degli stessi, un formulario di identificazione , e/o effettuare la denuncia annuale al Mud (modello unico di dichiarazione ambientale)/Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) . Ma queste sono regole che non attengono all’innesco e responsabilità dell’incendio bensì all’inquinamento ambientale nello smaltimento definitivo dei rifiuti.
Sì dirà allora solo che l’adesione al SISTRI dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi comporta che il SISTRI va a sostituire (per tutti gli “operatori” che erano tenuti alla presentazione del MUD): il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti), il registro di carico e scarico e il MUD. Si dirà ancora che il SISTRI è stato previsto dai seguenti riferimenti normativi: L. 296/2006 – DLgs. 152/2006 art 189 comma 3-bis (modificato in 188bis dal DLgs. 205/2010) – L. 210/2008 – L. 102/2009. Il SISTRI è poi disciplinato da dai seguenti riferimenti normativi: DLgs. 250/2010 – Dm Ambiente 15 febbraio 2010 – Dm Ambiente 9 luglio 2010 – Dm Ambiente 28 settembre 2010 – Dm Ambiente 22 dicembre 2010 – Dm Ambiente 26 maggio 2011- L 148/2011 – Dm Ambiente 18/2011 – L 14/2012. E  chi vorrà potrà approfondire la normativa inerente, ma qui importa citarla solo perché la non adesione a tali regole comporterebbe la non tracciabilità dei rifiuti prodotti e stoccati con conseguente disordine organizzativo e di valutazione dei rischi connessi, compreso quello dell’incendio.
La ditta cui affidare lo smaltimento deve poi essere autorizzata e iscritta all’albo nazionale gestori ambientali in possesso dei requisiti previsti, perché anche nelle operazioni di smaltimento può avvenire l’incidente imprevisto.
Proseguendo sul possibile combustibile e innesco dell’incendio dell’ospedale, cioè i rifiuti sanitari,  che potrebbero avere alimentato l’incendio, va riferito che il Deposito Temporaneo deve essere organizzato per categorie omogenee di rifiuti, già distinti alla “raccolta” (intesa come partenza) dal luogo di produzione degli stessi rifiuti. 
Il deposito temporaneo per essere tale deve da:
• essere collocato in un luogo funzionale per gli operatori addetti sia nelle fasi deposito che di ritiro dei materiali;
• avere una chiusura tale che impedisca l’accesso alle persone non autorizzate;
• essere lontano da fonti di calore o da fiamme libere;
• avere un adeguato sistema di ricambio dell’aria e di illuminazione;
• soddisfare i requisiti previsti dalle norme antincendio s’è ubicato all’interno di una struttura;
• essere costituito da box di materiale metallico chiuso da tutti i lati, provvisto di grate per l’aerazione, se ubicato all’esterno della struttura;
• essere dotato di attrezzatura idonea allo spegnimento di incendi;
• essere segnalato all’esterno con cartelli indicanti la tipologia di rifiuti e i simboli di pericolo previsti con il relativo simbolo di rifiuto “R” nera in campo giallo e simbolo del rischio biologico; essere garantita la pulizia costante da parte degli operatori preposti alla movimentazione;
• essere dotato di un kit per le emergenze con relative procedure scritte da attuare in caso di rottura accidentale del contenitore dei rifiuti.
Per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo non sterilizzati, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
• porre i rifiuti in contenitore rigido, provvisto di sacchetto in polietilene, identificabile mediante l’apposizione del simbolo del rischio biologico e la scritta indelebile “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” o, qualora si tratti di rifiuti pungenti e taglienti, “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”;
• assorbire, ponendo segatura o meglio, idoneo materiale assorbente anti sversamento nel contenitore, dei rifiuti speciali sanitari liquidi;
• dotare lo stoccaggio, di bacino di contenimento; 
• stoccare i contenitori in un locale opportunamente segnalato; in alternativa, in spazi interni oppure meglio spazi esterni coperti, protetti dagli agenti atmosferici e con adeguata difesa;
• tenere i rifiuti opportunamente segnalati;
• il deposito, se realizzato alle condizioni di cui alle precedenti raccomandazioni, è consentito per un massimo di trenta giorni, per quantità inferiori ai 200 litri. Per quantità superiori, lo smaltimento deve essere effettuato entro e non oltre cinque giorni.
Il Personale esposto alla gestione dei rifiuti sanitari deve essere opportunamente formato.
Devono essere disponibili kit anti sversamento per le operazioni di travaso e immagazzinamento.
Va detto che esistono poi, nelle strutture sanitarie, combustibili ancora più pericolosi che possono alimentare un possibile incendio e che sono rappresentati dai depositi di solventi infiammabili . Essi non possono essere conservati liberamente ma devono essere tenuti in appositi armadi areati e a tenuta REI (Resistance = R = resistenza, Entretenir / Etanchéité = E = ermeticità, Isolement = I = isolamento) dal fuoco. Le quantità di stoccaggio non possono essere illimitate ma sono disciplinate dalle norme tecniche di settore.
Anche gli impianti elettrici devono rispondere a determinate norme. Alla luce della legge 186 del 1 marzo 1968 e di quelle emanate successivamente (tra cui in particolare il D.M. 37/08 e il D.Lgs. 81/08), l’operato di progettisti ed installatori è soggetto a sanzioni civili e penali quando non è svolto a regola d’arte.
A ulteriore tutela della sicurezza il D.M 37/08, che ha sostituito la legge 46/90 e il relativo regolamento di attuazione, richiede, oltre certi limiti dimensionali e per gli impianti regolamentati da specifiche Norme CEI (tra cui appunto i locali medici), la predisposizione di un progetto da parte di un professionista iscritto all’albo e l’ affidamento dei lavori di installazione ad imprese abilitate che al termine dei lavori devono rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte.
La normativa antincendio sugli ospedali, la cosiddetta Regola Tecnica Verticale (RTV) sulle strutture sanitarie è poi di recente emanazione, e compie un altro passo avanti verso la semplificazione delle regole.
Il decreto 29 marzo 2021 con cui è stata emanata la suddetta RTV (regola tecnica verticale)  sulle strutture sanitarie ha modificato il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi , introducendo nella sezione V, tra le regole tecniche verticali: il capitolo V.11 contenente le “norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.
La normativa antincendio sugli ospedali, entrata in vigore il 9 maggio 2021, ha aggiunto l’attività 68 al doppio binario valido per le attività dotate di regola tecnica di tipo prescrittivo, con la possibilità di utilizzare comunque il Codice nella progettazione cosiddetta RTO (regola tecnica orizzontale).
Anche la gestione della emergenza va disciplinata in particolare negli ospedali dove ci sono pazienti non deambulanti, con la istituzione ad esempio di ‘’spazi calmi’’, lì dove le squadre di emergenza possono condurre e poi attingere i pazienti e portarli in salvo. 
Vedremo gli sviluppi delle indagini sull’incendio di Tivoli e capiremo cosa non ha funzionato.

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