Quali modifiche ed integrazioni sono previste al D. Lgs. 81/2008 dal nuovo DdL lavoro del 30 ottobre 2023?

novità del D. lgs. 81/2008

Le novità del D. lgs. 81/2008 smi

Si prevedono nuove modifiche ed integrazioni da apportare al D. Lgs. 81/2008 smi. Un Decreto più volte rimaneggiato a partire dal decreto correttivo D. Lgs 106 del 2009.
Non ci sembra che le modifiche che in questo documento si propongono, siano idonee e capaci di ridurre alcune criticità che il decreto legislativo contempla e che rende inefficace l’intero sistema. Bisognerebbe chiedersi come mai, a 15 anni dall’emanazione del Testo Unico, si continui a morire nonostante il parere di alcuni pseudoesperti che nella loro inconsapevole ignoranza, continuino a confermare l’idoneità della struttura normativa.  Penso che trattasi di professionisti del mondo giuridico (avvocati giuristi e professoroni burocrati) che nulla hanno a che fare con il mondo del lavoro che in nessun momento della loro vita hanno affrontato le tematiche della sicurezza del lavoro direttamente sul campo o in un cantiere.

Queste le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 previste dall’art. 2 del DdL Lavoro del 30 ottobre 2023.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m) partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;
b) all’articolo 12, comma 1, le parole «comparativamente più rappresentative» sono sostituite dalle parole «maggiormente rappresentative»;
c) all’articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale
giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.»;
d) all’articolo 38, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati presso la banca nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, provvede a riscontrare il mantenimento del requisito di cui al precedente comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti.»;
e) all’Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria:
1) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità.»”;
2) al comma 2:
2.1 alla lettera a), dopo le parole «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
2.2 la lettera e-bis) è soppressa;
2.3 alla lettera e-ter), dopo le parole «verificare l’idoneità alla mansione» sono inserite le seguenti: «, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente»;
3) il comma 2-bis. è sostituito dal seguente: «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva.»;
4) al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituito dalla parola: «2023»;
5) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c), e d) del» sono sostituite dalla parola: «al»;
6) al comma 9, le parole: «all’organo di vigilanza» sono sostituite con le seguenti: «alla Azienda sanitaria locale (ASL)».
f) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. 3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede
territoriale dell’INL l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell’INL, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell’INL.»;
g) all’articolo 304, comma 1, lettera b), le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 4 e 5».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

allegato-notiziario-sicurezza DDL_Lavoro_testo_31.10.2023 Prot__08_11_2023_1108658

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