Sentenza 41/2026: PSC carente, condannato il coordinatore

Quando il PSC è privo dei requisiti minimi, la responsabilità del coordinatore scatta anche in caso di errore dell’operaio.

La responsabilità penale del coordinatore in caso di Piano di Sicurezza e Coordinamento privo dei requisiti minimi.

​La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41 del 2026, torna a delineare con estremo rigore i confini della responsabilità del Coordinatore per la Progettazione (CSP) di cui all’articolo 91 del D. Lgs. 81/2008 e per l’Esecuzione (CSE) ai sensi dell’articolo 92 dello stesso decreto. Il caso riguarda un grave infortunio avvenuto in un cantiere di restauro: la caduta dall’alto di un operaio dipendente di una ditta appaltatrice, che ha riportato lesioni permanenti a causa dell’assenza di idonei sistemi di protezione.

​Al centro del dibattito giuridico non vi è solo l’omessa vigilanza, ma la natura deficitaria del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), giudicato privo dei requisiti minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

​Il Caso di Specie: Un PSC “Copia-Incolla”

​L’infortunio è avvenuto durante le operazioni di allestimento di un ponteggio su una facciata irregolare di un edificio storico. Secondo la ricostruzione dei periti, il CSP aveva redatto un PSC generico, che non analizzava le specificità del sito di restauro, omettendo di indicare:

​Le procedure di montaggio in zone a rischio di caduta libera.

​I punti di ancoraggio certificati per le linee vita temporanee.

​La gestione delle interferenze tra le diverse maestranze operanti sui diversi livelli.

​La difesa ha sostenuto che l’errore fosse da imputare esclusivamente al datore di lavoro per non aver vigilato sull’uso dei DPI da parte del dipendente. Tuttavia, la Corte ha respinto tale tesi.

​La Posizione della Cassazione: Il PSC come “Progetto della Sicurezza”

​La sentenza 41/2026 chiarisce che il PSC non è un mero adempimento burocratico, ma il fulcro della prevenzione in cantiere. Il coordinatore risponde di colpa specifica se il piano:

​Non è “calato” nel contesto: Un PSC che non analizza i rischi peculiari del restauro (es. fragilità dei cornicioni, irregolarità delle superfici) è considerato giuridicamente inesistente.

​Manca di requisiti minimi: Se il documento omette l’individuazione delle misure preventive e protettive necessarie, il coordinatore viene meno al suo compito primario di “alta vigilanza” e “regia” della sicurezza.

​Responsabilità del CSE: La “Mancata Segnalazione”

​Oltre alla fase di progettazione, la Corte ha sottolineato la colpevolezza del CSE (Coordinatore per l’Esecuzione). Pur avendo rilevato che il PSC era carente e che le opere procedevano con protezioni improvvisate, il CSE non aveva:

  1. ​Imposto l’adeguamento del piano.
  2. ​Contestato formalmente le mancanze alla ditta.
  3. ​Esercitato il potere di sospensione dei lavori in presenza di un pericolo grave e imminente.

​Il principio di diritto: Il coordinatore non è un supervisore “a tempo pieno” come il preposto, ma è il garante della coerenza delle scelte tecniche e organizzative. Se il “difetto originario” sta nel PSC, il coordinatore è il primo responsabile dell’evento lesivo che da quella carenza scaturisce.

​Conclusioni e Consigli Operativi

​Per evitare di incorrere in sanzioni e responsabilità penali, i professionisti devono assicurarsi che:

  • ​- Analisi dei Rischi: Ogni PSC deve contenere rilievi fotografici e planimetrici aggiornati dello stato di fatto.
  • ​- Specificità delle Misure: Non basta citare “uso di imbracature”, ma occorre specificare dove e come ancorarsi.
  • ​- Aggiornamento: Il CSE deve aggiornare il PSC se le condizioni di cantiere mutano rispetto alla progettazione iniziale.

​Questa sentenza ribadisce che la sicurezza non si fa con la carta o documenti inutili, ma con la progettazione.

Leggi qui la sentenza completa 


Il ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori alla luce di alcune sentenze.

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