Il ruolo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori alla luce delle ultime sentenze.

CSP/CSE

Gli obblighi ricadenti sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono sanciti dall’articolo 92 del D. lgs. 81/2008 nell’ambito del Titolo IV ex D. Lgs. 494/1996 ormai abolito.

Alla luce delle ultime sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, registriamo una serie di condanne a scapito di  coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai quali vengono contestate ed imputate colpe non pertinenti gli obblighi propri di questa funzione e che la legge non pone a suo carico.

Risulta molto difficile oggi, dopo tanti anni dall’emanazione del D. lgs. 81/2008, correggere o rimodulare concetti ben consolidati del fare comune, ed in contrapposizione, spiegare che tutto ciò che viene fatto in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori è purtroppo generalmente sbagliato o non idoneo a renderci esimenti dalle responsabilità conseguenti il nostro ruolo ed operato. Documenti della sicurezza (Piani della Sicurezza e Coordinamento), che quando acquisiti agli atti del processo penale, rappresentano la prova di ciò che si sarebbe dovuto fare ma che non si è fatto, suggerendo così al giudice il motivo per emettere la sentenza di condanna.
Credo dunque necessario tentare di spiegare (secondo il mio punto di vista)  il motivo per il quale ancor oggi tanti colleghi,  vengono condannati con la motivazione “per  non aver l’imputato, verificato con opportune azioni di controllo e coordinamento la congruenza del POS al proprio PSC e per non aver verificato l’attuazione delle indicazioni loro impartite attraverso il PSC” nella convinzione generale e collettiva che al CSE spetti “la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS da parte del datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento predisposto”.  Convinzione questa che scaturisce da una erronea interpretazione  dell’articolo 92 D. lgs. 81/2008 con particolare riferimento alle lett. a) e b) del comma 1.

Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è sempre stato un ruolo di difficile  interpretazione, questo in virtù della poca chiarezza dell’articolo 92 del D. lgs. 81/2008, che non definisce in modo chiaro ed univoco gli effettivi obblighi attribuiti al coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
A prescindere dall’articolo 92 D. lgs. 81/2008 che genera tantissime perplessità sull’ effettiva funzione che il CSE dovrebbe svolgere, con l’art. 90 comma 3 e comma 4D. lgs. 81/2008 , questa figura acquisisce una connotazione ben precisa in quanto si definisce esattamente lo scopo  per il quale questo viene nominato essendo una figura obbligatoria solo ed esclusivamente nel caso in cui nel cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea di almeno 2 imprese esecutrici.
La presenza di due o più imprese esecutrici, rappresenta dunque  la condizione essenziale che impone l’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza, questo al fine di assegnare ad una figura terza “super partes” la gestione incondizionata ed oggettiva della sicurezza del luogo di lavoro e quindi la sicurezza generale del cantiere nel suo sviluppo e processo evolutivo, indipendentemente dalle imprese che in esso si alternano.

Come in un condominio la governance delle parti comuni richiede necessariamente la nomina di un amministratore, anche nel cantiere, qualora questo rappresenti un luogo di lavoro comune a più imprese, bisogna necessariamente affidare la sicurezza ad un soggetto terzo che ne coordina l’attuazione. Non a caso nei cantieri in cui è prevista una sola impresa, il coordinatore per la sicurezza non ha necessità di essere nominato, ma non per questo laddove vi è la presenza di una sola impresa non venga garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricadendo sul datore di lavoro dell’impresa affidataria obbligo di organizzare la sicurezza generale del cantiere.

Chiarito ciò, si comprende che: 

“il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve esclusivamente garantire la sicurezza dei luoghi comuni, ovvero del cantiere in cui svolge la sua attività, ed in generale coordinare le interferenze lavorative  che si generano tra le diverse imprese esecutrici relativamente ai soli rischi trasferibili, senza dover entrare nel merito della sicurezza delle singole organizzazioni aziendali e né in quella dei lavoratori, la cui gestione e controllo è demandato ad altri soggetti  detentori di specifiche posizioni di garanzia”.

Gli obblighi riguardanti la salvaguardia e la tutela della salute dei lavoratori è un obbligo esclusivo del datore di lavoro e per questo non può, né deve essere trasferito ed attribuito al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, il quale ha il compito di controllare e garantire l’attuazione delle procedure attinenti l’attuazione e mantenimento della sicurezza generale del luogo di lavoro in cui si alternano più imprese, nonché coordinare i rischi interferenti tra le diverse aziende, prendendo in particolare considerazione i rischi trasferibili sia interni o  esterni al cantiere stesso (allegato XV punto 2.2).

Le ingerenze del CSE nell’ambito delle specifiche organizzazioni aziendali espone il professionista ad assumersi responsabilità proprie del datore di lavoro, o altra figura  della specifica organizzazione. 

Relativamente alle procedure di sicurezza definite dal PSC,  al CSE  spetta un ruolo di alta vigilanza e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento demandata alle figure operative proprie dell’organizzazione aziendale, così come per la prima volta chiarito in seno alla sentenza n. 18149 della Corte di Cassazione emessa nel 2010.
Il CSE deve esclusivamente svolgere il suo ruolo partendo dal PSC, documento questo che detta le procedure programmatiche del sistema sicurezza del cantiere, indicando, mediante una dettagliata relazione introduttiva, le finalità del documento e gli obiettivi che si intendono perseguire in virtù delle specifiche lavorazioni da realizzare. Per fare questo il CSE, nell’ambito del PSC, deve ben individuare le criticità del contesto lavorativo e qualora necessario (quasi sempre), predisporre ex novo un suo documento, previa la valutazione dei POS delle singole imprese esecutrici. 

Per quanto concerne le attività interferenti ed i rischi trasferibili, il cronoprogramma rappresenta invece il documento fondamentale che il Coordinatore per l’esecuzione lavori deve continuamente aggiornare attraverso anche la formulazione dei verbali di sopralluogo da redigersi costantemente e da intendersi come aggiornamento costante del PSC. 

Il sopralluogo naturalmente va sempre programmato in virtù delle lavorazioni e dei controlli da effettuare nelle indicazioni dettate dal cronoprogramma dei lavori, relazionando nel merito della puntuale verifica e  coordinamento del  sistemi di sicurezza  predisposti , quale le vie di accesso, le attrezzature comuni, le opere provvisionali collettive,  i tempi e le modalità dei lavori interferenti e la definizione di rischi trasferibili delle specifiche lavorazioni. Il sopralluogo  va sempre programmato in modo ufficiale mediante pec o altra comunicazione ufficiale e deve svolgersi  sempre alla presenza del direttore tecnico di cantiere predisposto dall’impresa affidataria, la quale ai sensi dell’art. 97 D. lgs. 81/2008 ha l’obbligo di provvedere al coordinamento delle imprese subappaltatrici. 

Queste posizioni purtroppo, sembrano contrastare con le tantissime sentenze di condanna emesse dai giudici della corte suprema della IV sezione della Cassazione, secondo le quali sembra non esserci motivazione che tengano.

Purtroppo non è così, dalla lettura di queste sentenze, si evincono esattamente i motivi per i quali le condanne vengono emesse, ma soprattutto si evince che certi infortuni si determinano in contesti lavorativi in cui il CSE sia stato  latitante o poco attento a definire le esatte azioni di coordinamento, producendo il più delle volte un documento fotocopia del POS rispetto al quale il giudice riesce con facilità ad individuare inadempienze gravi valide per emettere una condanna definitiva.

Si riportano qui alcune delle sentenze emesse a carico dei coordinatori per la sicurezza negli ultimi anni dal sito OLYMPUS.

Repertorio delle sentenze riferite al CSE 

Autore: Arch. Antonio D’Avanzo

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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