Sentenza Cassazione del 29 settembre 2016, n. 40702. La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL quando il problema è evidente.

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Nel provvedimento emesso il 20 luglio 2015, la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 25 giugno 2014, che aveva condannato F.A.F. per il reato di lesioni personali gravissime al dipendente M.C., avvenuto il 15 maggio 2008 a Uta. F.A.F. era amministratrice unica della West Recycling S.r.l. al momento dei fatti.
La difesa di F.A.F. ha presentato ricorso sostenendo errori nella motivazione e nella valutazione delle prove.

Nella sentenza impugnata si legge che il dipendente M.C., addetto al controllo e alla pulizia dell’impianto di trattamento dei rifiuti della società West Recycling S.r.l., rimase gravemente ferito mentre cercava di rimuovere un pezzo di metallo incastrato tra i cingoli di uno dei nastri trasportatori. Il suo braccio destro fu agganciato e schiacciato dagli ingranaggi della macchina a causa della mancanza delle protezioni di sicurezza previste per evitare tali incidenti.

La Corte d’Appello ha respinto le obiezioni sollevate dalla difesa di F.A.F., sottolineando la coerenza e la logica della sentenza impugnata. Inoltre, ha ribadito che il datore di lavoro è responsabile delle lesioni subite dai dipendenti se consente l’utilizzo di macchinari che, pur essendo conformi alla normativa, espongono comunque i lavoratori a rischi evitabili.

Il costruttore ha la responsabilità di garantire la sicurezza nella progettazione e fabbricazione della macchina, ma il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori e di adottare strumenti moderni per garantire la sicurezza. Tuttavia, l’obbligo del datore di lavoro può essere escluso solo se non è possibile accertare un elemento di pericolo o un difetto di progettazione a causa delle particolari caratteristiche della macchina, impedendo di rilevarne l’esistenza con la normale diligenza. (Cass., Sez. 4^, n. 26247 del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020).

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