Sentenza Cassazione n. 1502/2010: la responsabilità del preposto

L’episodio oggetto della sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 1502 rappresenta un caso di scuola sulla responsabilità del preposto, evidenziando come la tutela della salute del lavoratore non riguardi solo l’utilizzo dei macchinari, ma l’intero ambiente di lavoro e le prassi igienico-sanitarie.

​Il Caso: Un errore fatale nel cantiere

​L’infortunio, avvenuto il 14 gennaio 2002, ha visto come protagonista il lavoratore D.A., impiegato in un cantiere edile.

La dinamica dei fatti

​Il lavoratore, recatosi nel bagno del cantiere, aveva constatato il mancato funzionamento del rubinetto dell’acqua. Spinto dalla sete, aveva notato sotto il lavandino una bottiglia con l’etichetta “vino aromatizzato all’uovo”. Credendo si trattasse di una bevanda lasciata da colleghi, ne aveva bevuto un sorso.

​In realtà, la bottiglia conteneva liquido antigelo (glicole etilenico), una sostanza altamente tossica ma visivamente simile a un liquore. L’ingestione causò al lavoratore un’insufficienza renale cronica irreversibile, costringendolo alla dialisi permanente.

​Le responsabilità accertate

​Mentre l’assistente tecnico (R.) è stato assolto, la condanna è stata confermata per P., in qualità di capo squadra e preposto. A lui è stata contestata la negligenza per aver permesso che una sostanza pericolosa fosse conservata in un contenitore alimentare privo di segnalazioni di pericolo e in un luogo (il bagno) accessibile a tutti.

​Principi di Diritto e Motivazione della Sentenza

​La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del preposto, ha fissato alcuni punti cardine sulla natura del suo ruolo di garanzia:

​Il Preposto come “Sentinella” della Sicurezza: Il preposto non deve solo sovrintendere alle lavorazioni tecniche, ma è tenuto a vigilare affinché non si creino situazioni di rischio generico nell’ambiente di lavoro. La presenza di sostanze tossiche in contenitori ingannevoli è stata considerata una violazione macroscopica degli obblighi di vigilanza.

​L’Incongruenza del Comportamento del Lavoratore: La difesa sostenne che il gesto del lavoratore (bere da una bottiglia trovata in bagno) fosse abnorme o esorbitante. La Cassazione ha invece stabilito che non è abnorme il gesto di un lavoratore che, in assenza di acqua potabile, cerchi ristoro in un contenitore che l’etichetta indica come alimentare. Il rischio era quindi prevedibile ed evitabile.

​L’Articolo 2087 c.c. come Norma di Chiusura: La sentenza richiama l’art. 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore (e ai suoi delegati/preposti per quanto di competenza) di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

Il profilo di garanzia nelle leggi previgenti

​L’infortunio è avvenuto nel 2002, dunque ben prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Tuttavia, il profilo di garanzia del preposto era già solidamente delineato dal quadro normativo dell’epoca:

D.P.R. 547/1955: All’art. 4, stabiliva che i capi squadra e i preposti dovessero sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.

D.Lgs. 626/1994: Aveva già introdotto una visione moderna della prevenzione, definendo il preposto come colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

​In sintesi, la sentenza n. 1502/2010 conferma che la responsabilità del preposto non è un’invenzione recente, ma un pilastro storico della sicurezza sul lavoro: la sua colpa risiede nel “non aver visto” o “non aver rimosso” una situazione di pericolo evidente, indipendentemente dal fatto che questa fosse legata direttamente alle mansioni edili o alla semplice gestione dei locali accessori.

Leggi la sentenza QUI


Art. 19 D. Lgs. 81/2008 Obblighi del preposto

 

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