L’articolo 2 lettera h) del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce il medico competente come il professionista in possesso dei titoli e dei requisiti formativi indicati dall’articolo 38, il quale ai fini della riduzione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 c.1, collabora con il datore di lavoro per ottemperare all’obbligo di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori per i quali è richiesta l’idoneità specifica alla mansione. Il medico competente, le cui attribuzioni sono definite dall’art. 25 del D. lgs. 81/2008, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla stesura del DVR, che rappresenta il documento cardine, attraverso cui vengono individuati i rischi che potrebbero compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione delle specifiche mansioni lavorative da svolgere.
La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria dall’art. 18 lettera g) del D. lgs. 81/2008 che impone al datore di lavoro o al dirigente che lo rappresenta, l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla visita medica preventiva.
La sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. lgs. 81/2008 smi. è definita come un complesso di attività svolte dal professionista incaricato, al fine di valutare e monitorare le condizioni di salute dei lavoratori e di garantire l’idoneità allo svolgimento della mansione affidata. Nel caso di non idoneità alla mansione o idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, il medico competente, dovrà indicare al datore di lavoro le procedure per un impiego alternativo, e nel caso di prescrizioni dovrà indicare i DPI idonei e necessari finalizzati alla mitigazione del rischio residuo.
La visita medica è inoltre resa obbligatoria in virtù delle indicazioni del D.V.R. che individua i rischi correlati alle specifiche fasi lavorative che per la loro attuazione richiedono attrezzature, prodotti e sostanze chimiche pericolose.
I rischi per la salute possono essere di natura fisica, chimica, biologica, ergonomica o psichica.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i seguenti lavoratori:
- lavoratori esposti a rischi fisici, quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici, agenti chimici, agenti biologici, ecc.;
- lavoratori esposti a rischi ergonomici, quali movimentazione manuale dei carichi, lavoro al videoterminale, ecc.;
- lavoratori esposti a rischi psichici, quali stress lavoro-correlato, violenza, ecc.;
- lavoratori che svolgono mansioni che richiedono particolari requisiti sanitari, quali ad esempio i lavoratori che operano in ambienti confinati, i lavoratori che utilizzano sostanze pericolose, ecc.
La sorveglianza sanitaria può essere effettuata da un professionista laureato in medicina del lavoro o medico chirurgo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. lgs.81/2008. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
Le visite mediche, possono essere di tipo:
- preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- periodica;
- straordinaria.
L’art. 41 del D.lgs. 81/08 successivamente integrato e modificato dal D. lgs. 106/2009, vieta espressamente lo svolgimento della visita medica in fase di preassunzione, infatti la lettera C) dell’ art. 3 che prevedeva la visita preassuntiva, è stato definitivamente abrogato.
In virtù dello stesso articolo, le visite mediche sono vietate per accertare stati di gravidanza ed in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Anche lo statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) con l’art. 5 – Accertamenti Sanitari – prevede che sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
La visita medica preventiva è importante per stabilire le condizioni di salute del lavoratore al momento dell’assunzione ed accertare l’esistenza di eventuali patologie che potrebbero essere aggravate dall’attività lavorativa a cui il lavoratore viene esposto nello svolgimento della sua mansione lavorativa.
La visita medica preventiva è un importante strumento di tutela a garanzia sia dei lavoratori che del datore di lavoro, anche e soprattutto per stabilire ed accertare se la malattia riscontrata è da attribuirsi al lavoro svolto. La visita medica preventiva consente di:
- prevenire i rischi per la salute;
- migliorare le condizioni di lavoro;
- ridurre l’incidenza di malattie professionali;
- migliorare la produttività aziendale.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 41, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche , esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui sopra, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
La periodicità delle visite mediche, sono stabilite dal medico competente in base alla tipologia di rischio a cui è esposto il lavoratore. Le visite mediche straordinarie sono effettuate in caso di infortunio, malattia professionale o in caso di variazione delle condizioni di lavoro che possono comportare un aumento del rischio per la salute.
I lavoratori sono obbligati a sottoporsi alle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria. I lavoratori che non si sottopongono alle visite mediche sono passibili di sanzioni amministrative.
Le visite mediche devono essere svolte durante l’orario di lavoro ed effettuate a cura ed a spesa del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici nonché le indagini diagnostiche ritenute necessarie per la diagnosi medica. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il datore di lavoro che non procede alla nomina del medico competente o non effettua la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 18 comma, può essere sanzionato dagli organi di controllo ai sensi dell’articolo 55, comma 5 lettera d) e comma 5, lettera e) e può essere obbligato a risarcire il lavoratore per i danni eventualmente subiti, in virtù di tale omissione.
Spesso le aziende sottovalutano questo adempimento, procrastinando la loro effettuazione o addirittura evitandole del tutto. Tuttavia, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e la lettera circolare n. 3 dell’ottobre del 2017 hanno introdotto severe sanzioni per i datori di lavoro che trascurano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
I lavoratori devono obbligatoriamente sottoporsi alle visite mediche e non possono esimersi dall’obbligo loro imposto dall’art. 20 comma 2 lettera i) del D. lgs. 81/2008 smi. Se questo dovesse avvenire, la responsabilità è comunque imputabile al datore di lavoro su cui ricadono le responsabilità per il mancato adempimento e per le eventuali conseguenze.
La visita medica va effettuata anche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, infatti alla fine del rapporto di lavoro, è consuetudine effettuare una visita medica conclusiva per valutare eventuali effetti sulla salute legati all’attività lavorativa.
Sentenze Collegate:
Cassazione Penale, Sez. 3, 23 marzo 2020, n. 10436 – Omessa nomina del medico competente
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