UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione. Prassi di riferimento art. 33 D.Lgs.81/2008

RSPP-Modulo B

A partire dal 1 luglio 2020 è entrata in vigore la prassi di riferimento del Servizio prevenzione e protezione, che fornisce indicazioni sulle attività svolte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità all’articolo 33 del Decreto Legislativo 81/2008. Questo documento, pubblicato da UNI, mette in evidenza il ruolo strategico dell’RSPP in un periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, poiché le sue attività, di natura tecnica, gestionale, organizzativa e relazionale, sono fondamentali per garantire l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione all’interno dell’azienda.

Nella prima parte della prassi di riferimento vengono individuate le attività tipiche e i compiti generali dell’RSPP, che sono validi per tutti i tipi di attività. Tuttavia, è importante sottolineare che ci possono essere altre attività specifiche legate alle peculiarità dell’azienda.

Le attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione includono:

– Analizzare l’assetto organizzativo dell’azienda, compresi gli aggiornamenti dei documenti sui rischi e la designazione del personale per specifici incarichi (ad esempio, addetto al primo soccorso, addetto antincendio, medico competente).
– Individuare i requisiti legislativi e le norme tecniche applicate, acquisendo la documentazione tecnica, autorizzativa e certificativa per verificare la conformità alle normative di riferimento. Ad esempio, si valutano impianti tecnologici, sostanze chimiche, documentazione sulla prevenzione incendi, agibilità dei luoghi di lavoro, formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria.
– Valutare i rischi per redigere o aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che comprende l’analisi delle attività e dei processi, l’individuazione dei pericoli e la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, coinvolgendo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il medico competente.
– Definire e pianificare misure e interventi di prevenzione e protezione per ridurre o eliminare il rischio. Ciò include l’elaborazione di procedure per la gestione delle emergenze, della salute e della sicurezza in azienda.
– Effettuare verifiche documentali e sopralluoghi per assicurarsi che i luoghi di lavoro, le attrezzature, l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), gli impianti, la segnaletica e le procedure siano adeguati. Ad esempio, si effettua un censimento delle attrezzature marcate CE conformi al D.Lgs. 81/2008, si verifica l’idoneità dei DPI, la conformità degli impianti elettrici e la presenza di segnaletica di sicurezza adeguata.
– Fornire assistenza durante le ispezioni degli Organismi di Vigilanza e Controllo o in caso di incidenti sul lavoro, gestendo le procedure interne e il rapporto con fornitori ed autorità esterne.
– Gestire l’informazione, la formazione e l’addestramento periodico dei lavoratori.
– Monitorare e controllare operativamente i dati e le informazioni derivanti dalle verifiche operative, rilevando eventuali non conformità o incidenti.

icona-pdf UNI_PdR_87_2020_PUBBLICA_20201103_REV

 

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