A chi attiene la manutenzione dei Defibrillatori e chi li deve installare per legge.

DAE-Defibrillatore-Automatico-Esterno-NS
L’obbligo dei defibrillatori per le Società e Associazioni Sportive è in vigore già da diversi anni (Decreto Balduzzi) e impone la disponibilità del defibrillatore e di personale formato al primo soccorso, per tutte le società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Il Decreto Balduzzi,  Legge di conversione Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2012 per la conversione in legge del decreto medesimo messo a punto dal ministro della Salute Renato Balduzzi, disciplina le “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.
 
Secondo la normativa decreto 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)
La disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita l’obbligo di avere un DAE nei propri locali si estende a : 
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Capitanerie di Porto, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ecc; Strutture sanitarie (ambulatori) e territoriali (studi medici, ambulatori dentistici, ecc.). 

A partire dal 13 settembre 2021, secondo la legge 116 del 4 agosto 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2021, è obbligatoria l’installazione dei defibrillatori automatici e semiautomatici (DAE) nei luoghi pubblici.
Le amministrazioni pubbliche che devono adottare un defibrillatore sono tutte quelle che hanno almeno 15 dipendenti e che hanno contatti con il pubblico, in particolare presso sedi dello Stato,
scuole di ogni ordine e grado, province, regioni, comuni, enti partecipati, comunità montane, università, case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni) e agenzie pubbliche. Inoltre, la legge prevede che i DAE devono essere presenti negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e a bordo di mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e mezzi di trasporto che effettuano tratte senza soste di almeno 2 ore, inoltre l’obbligo dell’introduzione in tutte le scuole dell’insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’obbligo per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di dotarsi di DAE.”

I defibrillatori dovranno essere posizionati all’interno di teche ad accesso pubblico h 24 .
 
La regge 4 agosto del 2021,che integra il decreto Balduzzi sull’utilizzo del DAE rendendo obbligatoria la presenza del DAE e di personale addestrato durante l’esercizio di attività sportiva, anche durante le sedute di allenamento e non solo agonistica.
Tra gli obblighi delle Società sportive c’è anche quello del posizionamento dei cartelli segnaletici DAE al fine di indicare chiaramente l’esatta collocazione del defibrillatore, la stampa di opuscoli o la creazione di video con lo scopo di informare tutti coloro che frequentano l’impianto sulla presenza e posizione del defibrillatore. Devono essere altresì formate persone idonee appositamente per l’utilizzo del defibrillatore attraverso i corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillationed), e deve essere identificato un referente che si accerti, a intervalli regolari, dello stato del defibrillatore e provveda in merito se necessario e/o prescritto . 
In caso di chiamata alla Struttura Operativa per l’Emergenza Sanitaria  (SORES) per un evento di arresto cardiaco, l’operatore fornirà istruzioni sull’utilizzo del defibrillatore in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.
I DAE devono essere registrati presso le Centrali Operative di Emergenza/Urgenza sanitaria per una tempestiva individuazione . 
Inoltre, le misure previste dalla nuova legge si propongono di coinvolgere maggiormente i cittadini nel primo soccorso e di dare loro gli strumenti necessari per intervenire in caso di bisogno: è previsto per esempio l’obbligo per le Centrali Operative di Emergenza/Urgenza sanitaria di fornire ai cittadini le istruzioni telefoniche per riconoscere l’arresto cardiaco, per fare il massaggio cardiaco e per utilizzare il DAE nonché l’introduzione di apposite applicazioni informatiche per la geolocalizzazione dei DAE. In aggiunta, la legge stabilisce che, in assenza di personale sanitario o di personale non sanitario formato sul primo soccorso, anche i cittadini comuni, che non hanno ricevuto una formazione specifica, siano autorizzati a utilizzare i DAE.
La legge introduce importanti aspetti di novità anche all’interno del Codice penale italiano: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo“.
«É una legge fondamentale – ha commentato l’IRC, Italian Resuscitation Council, la società scientifica senza scopo di lucro che unisce medici e infermieri esperti in rianimazione cardiopolmonare – . Maggiore diffusione dei defibrillatori e corsi di formazione a scuola sono essenziali per salvare più vite».
In generale, il controllo del defibrillatore viene disposto dal medico negli ospedali, ma il servizio di manutenzione funziona anche al contrario, come tutti i mezzi di soccorso, vale a dire attraverso una richiesta ad esempio da parte del paziente all’ospedale.
Nei locali non medici la manutenzione del defibrillatore spetta al titolare della attività o all’ente proprietario o competente che lo ha installato e messo a disposizione della collettività.
Nelle scuole i DAE sono di proprietà dell’istituto.   I dispositivi sono facilmente individuabili grazie ad un cartellone indicatore della sua posizione con gli adesivi “DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO”, ben visibile e posizionato a fianco del dispositivo. Il DAE è custodito in un contenitore esterno (termoregolato) e dotato di un meccanismo automatico di segnalazione che si attiva al prelievo del dispositivo. Il sistema di video sorveglianza presente permetterà di risalire, se necessario, al soggetto che preleva il dispositivo. Tali registrazioni video incrociate con le richieste di soccorso pervenute al 118 consentono di verificare se il dispositivo sia stato utilizzato per una reale emergenza oppure illecitamente sottratto. Il contenitore esterno è chiuso a chiave. L’amministrazione scolastica nella persona del referente nominato dal Dirigente Scolastico comunica alla C.O. 118 territorialmente competente la presenza del proprio dispositivo DAE dislocato sul territorio comunale e nello specifico nel proprio ambiente scolastico (__), la specifica del tipo di apparecchio e la sua dislocazione.
DOTAZIONE E UTILIZZO DELLE CHIAVI
Le copie delle chiavi di chiusura del contenitore sono detenute dai soggetti elencati nel cartellone indicatore. Inoltre, una copia della chiave di chiusura sarà inserita in una teca con vetro a frattura prestabilita (del tipo utilizzato per gli allarmi antincendio) posta di fianco al contenitore del DAE. L’elenco dei soggetti elencati nel cartellone indicatore sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente scolastico.
MANUTENZIONE E SEGNALETICA
I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive monouso devono essere sostituite alla scadenza o dopo l’eventuale utilizzo. Dovranno essere stanziate adeguate risorse in bilancio per l’acquisto beni e per prestazioni di servizi, per la copertura degli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente regolamento, in particolare per la manutenzione periodica, acquisto di piastre, cartellonistica, pubblicità, comunicazione e quant’altro necessario per il corretto impiego del dispositivo. La sorveglianza del regolare mantenimento dei DAE al servizio della collettività compete all’ente che ne ha la proprietà. Sulla scuola gravano i su menzionati obblighi di gestione, manutenzione e controllo per i dispositivi di proprietà collocati in luoghi aperti al pubblico nell’interesse della comunità scolastica. Alla scuola spetta la manutenzione periodica, acquisto di piastre, cartellonistica, pubblicità, comunicazione e quant’altro necessario per il corretto impiego del dispositivo.
La sorveglianza del regolare mantenimento dei DAE al servizio della collettività compete all’ente che ne ha la proprietà.
Sull’Istituto gravano i su menzionati obblighi di gestione, manutenzione e controllo per i dispositivi di proprietà collocati nella scuola nell’interesse della comunità scolastica.
IL REFERENTE E I COMPITI
Per i DAE di proprietà della scuola il referente viene identificato dal dirigente scolastico previa verifica della idoneità alla mansione; la nomina avviene con atto formale.
Il nominativo del referente deve essere riportato nel registro dei DAE presenti sul territorio, esistente presso la Centrale Operativa del 118 (C.O.118).
 Sono compiti del Referente o di soggetto appositamente incaricato:
 1. La comunicazione alla C.O.118 territorialmente competente sulla dislocazione dei DAE nel territorio secondo quanto previsto dall’art. 1 del presente regolamento;
2. La comunicazione alla C.O.118 territorialmente competente dell’eventuale inefficienza e della successiva rimessa in efficienza del dispositivo;
3. La manutenzione del dispositivo è effettuata dall’azienda a ciò incaricata con specifica convenzione secondo le tempistiche indicate dal manuale d’uso;
4. Il cambio batteria secondo le indicazioni e le tempistiche del manuale d’uso;
5. La sostituzione delle piastre monouso dopo eventuale utilizzo ovvero alla scadenza secondo le indicazioni del manuale d’uso;
6. La ricollocazione del DAE nel contenitore esterno dopo eventuale utilizzo;
7. L’istituzione di un registro da cui risultino i controlli periodici effettuati secondo le tempistiche riportate sul manuale d’uso;
8. La conservazione dei documenti che certificano l’effettuazione degli interventi periodici di manutenzione effettuati dall’azienda incaricata e di ogni altro documento che consenta di risalire al corretto mantenimento in efficienza del DAE.
LA FIGURA DEL REFERENTE E COMPITI
L’Istituto scolastico stipula apposita convenzione per la manutenzione periodica dei dispositivi DAE con Ditta specializzata.
In caso di utilizzo del dispositivo lo stesso dovrà essere riconsegnato, a cura dell’utilizzatore, unitamente alle chiavi di apertura del contenitore esterno nel quale il DAE si trovava custodito entro la giornata, se utilizzato la mattina o entro la mattina successiva se utilizzato in orario pomeridiano, e comunque entro 24 ore dal suo utilizzo.
Il DAE, pertanto, non dovrà essere ricollocato nella sua custodia esterna da parte di chi lo utilizza ma dovrà essere riconsegnato agli uffici di segreteria, i quali provvederanno alla sostituzione delle piastre e al suo corretto ricollocamento.
Trascorse 48 ore dalla segnalazione di prelevamento del DAE senza che il dispositivo venga restituito agli Uffici di Segreterie (specie se usato in palestra data in comodato pomeridiano ad enti o associazioni), e solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni utile tentativo di recupero, scatterà la denuncia per furto.
L’amministrazione scolastica cura la comunicazione in ordine alla collocazione del DAE nella scuola, alle modalità di prelievo e della sua restituzione attraverso apposita cartellonistica nonché attraverso specifiche riunioni pubbliche di informazione alla scolaresca, al personale scolastico, ai genitori.
La presenza, la posizione del DAE e l’elenco dei soggetti detentori delle chiavi dovrà essere adeguatamente pubblicizzata sul sito WEB della scuola.
IMPIEGO DEL DISPOSITIVO
In caso di utilizzo del dispositivo lo stesso dovrà essere riconsegnato, a cura dell’utilizzatore, unitamente alle chiavi di apertura del contenitore esterno nel quale il DAE si trovava custodito, in segreteria, entro la giornata, se utilizzato la mattina o entro la mattina successiva se utilizzato in orario pomeridiano, e comunque entro 24 ore dal suo utilizzo. Il DAE, pertanto, non dovrà essere ricollocato nella sua custodia esterna da parte di chi lo utilizza ma dovrà essere riconsegnato agli uffici i quali provvederanno alla sostituzione delle piastre e al suo corretto ricollocamento. Trascorse 48 ore dalla segnalazione di prelevamento del DAE senza che il dispositivo venga restituito agli Uffici di Segreteria, e solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni utile tentativo di recupero, scatterà la denuncia per furto.’’ (Orizzonte scuola.it).
Si ritiene che i box contenenti i DAE non possono restare sguarniti della attrezzatura di rianimazione nemmeno in caso di manutenzione, e per il tempo necessario alle relative operazioni andranno pertanto sostituiti i defibrillatori rimossi per manutenzione con analoga attrezzatura funzionante. Ciò in analogia a quanto avviene ad esempio per i dispositivi mobili antincendio. I DAE vanno installati a cura degli Enti territoriali nei luoghi del tempo libero e dello sport libero in analogia a quanto avviene per i centri agonistici e non agonistici eventualmente affidando la cura e la gestione e formando persone disponibili e idonee in loco.
Si potrebbe altresì pensare alla istituzione di un tesserino di sana e robusta costituzione da portare con sé anche in caso di pratica di  sport nel tempo libero negli spazi pubblici. Ciò sempre in analogia a quanto avviene nei centri sportivi, da intendersi non come limitazione delle libertà personali ma nell’interesse della economia della comunità intera e per favorire il benessere collettivo.
 
Alcune abbreviazioni da conoscere:
ACC                 Arresto Cardio-Circolatorio

BLSD               Basic Life Support and Defibrillation

DAE                 Defibrillatore Semi-Automatico Esterno

DCS                 Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali

NUE                 Numero Unico di Emergenza (112)

RCP                 Rianimazione Cardio-Polmonare

SORES            Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria
CO                    Centrale operativa
 
Le principali normative e modulistiche di riferimento relative all’utilizzo dei DAE, per una consultazione e applicazione più puntuale della materia, sono di seguito riportate:
•Legge n. 116 del 4 agosto 2021: “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” (GU n.193 del 13-8-2021) – consulta le realtiva pagina dedicata
•Nota esplicativa del Decreto del Ministro della Salute e del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante “Disciplina della certificazione sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” (Prot 1142-P-01/02/2018), 1 febbraio 2018
•Decreto del 26 giugno 2017: Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (G.U. n.149, 28 giugno 2017
•Allegato 1 alla DGR  n. 1014 del 30 maggio 2014: linee guida regionali Friuli Venezia Giulia per l’accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario
•Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011.  Ministero della Salute, Dipartimento della Programmazione dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, 20 maggio 2014
•Decreto 24 aprile 2013: Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita  (G.U. n. 169,  20 luglio 2013)
•Legge n. 189 del 8 novembre 2012: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (G.U. n. 263, 10 novembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 201) Capo II, art. 7, comma 11
•Decreto del 18 marzo 2011: “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’art. 2 comma 46, della legge n. 191/2009”
•Legge n. 120 del 3 aprile 2001: “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero” (G.U. n. 88, 14 aprile 2001)
•Modulo di richiesta di accreditamento Centro di Formazione
•Modulo per la raccolta dati sui DAE.

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About the Author

Giuseppe Somma
Giuseppe Somma, architetto, funzionario tecnico presso università degli studi di Napoli Federico II, addetto interno del Servizio di Prevenzione e Protezione dello Ateneo. Specializzazioni post laurea in Progettazione urbana nonché specializzazione in manutenzione ed edilizia urbana, master di tecnico della sicurezza. Componente Commissione sicurezza presso ordine architetti di Napoli. Al suo attivo, la pubblicazione di testi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

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