Sentenza Sez. Lav., 14 luglio 2023, n. 20259 – Legittima la richiesta datoriale di seguire il corso di formazione in orario astrattamente destinabile al lavoro supplementare. Non basta un generico rifiuto del lavoratore

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023, ha stabilito che la richiesta datoriale di seguire un corso di formazione in orario astrattamente destinabile al lavoro supplementare è legittima, e che il lavoratore non può opporre un generico rifiuto.

Nel caso specifico, il lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, in quanto si era rifiutato di seguire un corso di formazione sul tema della sicurezza sul lavoro, che si sarebbe dovuto svolgere in orario di lavoro supplementare.

Il lavoratore aveva, infatti, rifiutato reiteratamente di completare la partecipazione al corso di formazione dichiarandosi indisponibile nelle sei convocazioni successive a tal fine disposte dalla società datrice di lavoro, anche in relazione a corsi organizzati ad hoc, in orario previamente concordato con il difensore di fiducia del lavoratore medesimo

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che la richiesta datoriale era illegittima, in quanto il corso si sarebbe svolto in orario di lavoro supplementare, e che il datore di lavoro non aveva fatto alcun tentativo di trovare un accordo con il lavoratore per fissare il corso in un orario diverso.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento.

La Corte ha infatti affermato che il datore di lavoro ha il diritto di richiedere ai lavoratori di seguire corsi di formazione, anche in orario di lavoro supplementare. Il lavoratore, infatti, ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e questo include anche la partecipazione a corsi di formazione che possono migliorare le proprie competenze e conoscenze.

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facolta’ di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare e’ retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Inoltre, la Corte ha affermato che il lavoratore non può opporre un generico rifiuto alla richiesta datoriale di seguire un corso di formazione organizzato in virtù dell’obbligo normativo imposto dall’art. 37 del D. lgs. 81/2008 nel rispetto dei dettami dell’accordo CSR del 21/12/2011 e successivi.

Sebbene il lavoratore si trovasse nelle condizioni di cui all’art. 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 10, comma 1, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 

E’ chiaro che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 

Il lavoratore, infatti, deve allegare e dimostrare, a giustificazione del proprio rifiuto, comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Nel caso specifico, il lavoratore non aveva allegato alcuna valida ragione per rifiutarsi di seguire il corso di formazione. Pertanto, il licenziamento è stato ritenuto legittimo.

La sentenza della Corte di Cassazione è importante, in quanto conferma il diritto dei datori di lavoro di richiedere ai lavoratori di seguire corsi di formazione, anche in orario di lavoro supplementare. I lavoratori, infatti, hanno l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e questo include anche la partecipazione a corsi di formazione che possono migliorare le proprie competenze e conoscenze.

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Redazione NotiziarioSicurezza.it: Sentenze Commentate

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