Per quanto discutibile, questa sentenza è importante per comprendere l’importanza del ruolo del preposto e del RLS qualora queste due funzioni vengono esercitate da uno stesso lavoratore.
I fatti che hanno visto la condanna del capo cantiere/RLS nel giudizio di cui alla sentenza n. 11135 del 16 marzo 2015, è scaturita per gli effetti di un sinistro che si è verificato nel 2003 che con sentenza resa dalla sezione distaccata del Tribunale di Messina sez. distaccata di Taormina, il 18.06.2009 , in revisione della prima istanza ha visto in parte l’assoluzione del datore di lavoro e non quella del lavoratore ritento responsabile dell’infortunio occorso per culpa in vigilando.
L’imputato nella sua qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonchè responsabile del cantiere viene condannato nel delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per aver contribuito a provocare la morte di una lavoratore a seguito di una caduta da un ponte su cavalletti, poi definito ponteggio.
Ciò posto, la Corte territoriale osservava che l’imputato era obbligato a vigilare sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle mansioni in concreto svolte dal predetto imputato in considerazione del fatto che egli era contestualmente rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e capo cantiere per l’esecuzione del lavori e quindi preposto alla sicurezza.
Sul punto di interesse, la Corte distrettuale ha sottolineato che il ponteggio, contrariamente a quanto previsto espressamente dal piano di sicurezza, aveva una larghezza inferiore a 0,9 mt. e che le tavole non erano fissate tra loro e neppure fissate ai cavalletti di appoggio inoltre le parti a sbalzo delle tavole erano di lunghezza superiore a cm. 20 e che mancava il fermapiede alto almeno cm. 20.
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha quindi del tutto logicamente osservato che l’imputato, era venuto meno ai precisi obblighi impostigli sia dalla qualifica di capo cantiere, sia dalla effettiva presenza in cantiere e dall’intervenuta visione del ponteggio, che era stato montato in modo irregolare, dallo stesso lavoratore di poi deceduto.
Per quanto concerne poi il profilo di colpa ascrivibile al lavoratore deceduto, deve osservarsi che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che nessuna causale, per escludere la responsabilità di chi ha una precisa posizione di garanzia ne tantomeno la colpa, può essere attribuita al comportamento negligente del lavoratore infortunato, che abbia cagionato l’evento dannoso, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.
Questa rappresenta una delle motivazioni riconducibili alle responsabilità del preposto di fatto che in seno al D. lgs. 81/2008 è sancito dall’Art. 299 – Esercizio di fatto di poteri direttivi.
La sentenza della Cassazione con questa senenza ha stabilito anche che il RLS può essere ritenuto responsabile per l’infortunio occorso ad un lavoratore in caso di violazione degli obblighi di prevenzione, anche se il lavoratore stesso abbia contribuito all’evento con la propria imprudenza o negligenza e qualora non abbia preso gli opportuni provvedimenti.
In conclusione, il RLS può essere coinvolto nella procedura accusatoria per una serie di reati, se si verifica un infortunio sul lavoro a anche a causa della negligenza o imprudenza del lavoratore infortunato. È quindi importante che i RLS siano consapevoli dei propri obblighi di sicurezza e che adottino tutte le misure necessarie per evitare gli infortuni sul lavoro, prendendo gli opportuni provvedimenti.
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Redazione NotiziarioSicurezza.it: Sentenze Commentate
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