Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914. Responsabilità e condanna del RLS

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Condanna del RLS sentenza n. 38914.
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani nei confronti di A.A. e B.B., ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo per la violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A.A., legale rappresentante della ditta e datore di lavoro, è stato accusato di non aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di non aver valutato il rischio di caduta delle merci sugli scaffali e di non aver elaborato le procedure aziendali per lo stoccaggio dei pacchi di tubolari. Inoltre, ha permesso che il lavoratore C.C. svolgesse le funzioni di magazziniere senza la formazione necessaria, il che ha portato alla sua morte durante le operazioni di stoccaggio. B.B., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stato accusato di non aver promosso misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e di non aver sollecitato il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento. Gli imputati hanno presentato un ricorso. La difesa di A.A. ha denunciato una violazione dell’art. 521 c.p.p., un difetto di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza e un vizio di motivazione riguardo alla relativa doglianza. Inoltre, hanno sostenuto che i fatti che hanno portato all’omicidio non erano correlati al capo di imputazione.

Per quanto riguarda il ricorso presentato da B.B. la sua posizione, si basa principalmente sulla mancanza di un’obbligo di garanzia e di non avere potere decisionale in grado di influenzare le decisioni del datore di lavoro. Tuttavia, queste affermazioni per i giudici di merito sono state ritenute infondate. L’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, agendo come intermediario tra datore di lavoro e lavoratori e facilitando il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso specifico, non è importante se B.B. abbia una posizione di garanzia, ma se la sua condotta abbia causato l’evento che ha portato all’accusa. La sentenza impugnata ha spiegato chiaramente come B.B. abbia contribuito colposamente al delitto, non adempiendo ai suoi compiti legali come Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. B.B. ha permesso che il C.C. svolgesse mansioni diverse da quelle contrattuali, senza formazione adeguata e senza sollecitare l’adozione di modelli organizzativi per garantire la sicurezza dei lavoratori, nonostante le richieste del D.D..

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