Il datore di lavoro può erogare la formazione ai propri lavoratori?

Docente formatore RSPP-art.34

Si in Italia, il datore di lavoro può erogare formazione ai lavoratori. Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di Lavoro Sì, (D. Lgs. 81/2008 smi), gli articoli 37 e 73 prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai propri lavoratori, adeguata formazione ed addestramento, tale da garantire loro la sicurezza e la protezione dai rischi correlati alle attività di lavoro chiamati a svolgere. Questa formazione (obbligatoria ed imposta per legge) riguarda sia l’ingresso nel mondo del lavoro che l’aggiornamento periodico in relazione alle mansioni svolte, alle attrezzature ed ai prodotti chimici pericolosi.

Il datore di lavoro può organizzare corsi di formazione avvalendosi di risorse interne o esterne e qualora, ai sensi dall’Accordo CSR del 21/12/2011 repertorio n. 221, svolga direttamente il ruolo di RSPP ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008, e fosse in possesso dei requisiti e competenze idonee a garantire un’efficace risultato, può essere lui stesso docente formatore, avvalendosi, in tal caso, ai sensi dell’art. 37.comma 12, della collaborazione di OPN e/o del sindacato a cui aderisce.

In alternativa, il datore di lavoro può ricorrere a risorse interne o esterne quali enti di formazione accreditati a livello regionale (……) ad associazioni o enti di diretta emanazione del sindacato a cui egli aderisce nell’ambito dell’attività del datore di lavoro.
La possibilità di organizzare la formazione ai datori dei lavori è dunque attribuita dall’accordo CSR del 21/12/2011 rep. n. 221 che all’allegato A punto 1 indica i 

REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa dell’elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

al punto 2 ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso (e quindi anche il datore di lavoro con funzione di RSPP art. 34);
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

L’obiettivo è assicurare che i lavoratori siano informati sui rischi legati al loro lavoro e su come prevenirli, oltre a essere consapevoli dei loro diritti e doveri in materia di sicurezza sul lavoro. 

La formazione in materia di sicurezza e la figura del formatore.

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