La formazione in materia di sicurezza e la figura del formatore.

Formazione CSP-CSE 120 ore

La formazione in materia di sicurezza e la figura del formatore.
La formazione in materia di sicurezza è un processo educativo che mira a fornire conoscenze, competenze e consapevolezza per prevenire incidenti e promuovere un ambiente di lavoro sano e sicuro.

La formazione in materia di sicurezza ha come principali obiettivi:

  1. Prevenire gli incidenti sul lavoro e ridurre i rischi per la salute dei lavoratori.
  2. Promuovere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro.
  3. Sensibilizzare i lavoratori sui pericoli specifici del loro ambiente di lavoro.
  4. Fornire le conoscenze necessarie per utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e collettiva.
  5. Garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.
  6. Migliorare la produttività e l’efficienza aziendale attraverso la riduzione degli incidenti e dei tempi di inattività.

In generale, la formazione in materia di sicurezza è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i dipendenti e per proteggere l’azienda da possibili rischi legali e finanziari.

Il datore di lavoro è responsabile di fornire la formazione in materia di sicurezza ai propri dipendenti, in base alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, l’articolo 37 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nonché l’accordo CSR del 21/12/2011 attualmente vigente, prevede che il datore di lavoro debba garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata e specifica in materia di sicurezza, in relazione ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro e alle mansioni svolte. Inoltre, il datore di lavoro deve anche designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che ha il compito di elaborare il piano di formazione e di coordinare le attività formative.
Ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’art. 37, il Datore di Lavoro nel predisporre la formazione per i propri lavoratori deve assicurarsi,  che questa si svolga in collaborazione con gli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 81/2008 smi, e che questi siano inseriti nel Repertorio Nazionale predisposto dal D.M. 171/2022.

La collaborazione che la norma auspica, non rappresenta un obbligo, ma un’ opportunità al fine di garantire i risultati attesi in quanto la formazione deve essere personalizzata e adattata alle esigenze specifiche dell’azienda e dei lavoratori coinvolti. Infine, è fondamentale che la formazione sia svolta in modo efficace e che i partecipanti acquisiscano le competenze necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Generalmente la formazione dei lavoratori deve essere svolta sulla base dei dettami del DVR aziendale.

Chi può erogare la formazione e quali sono le figure professionali che possono erogare la formazione?

Come spesso ribadisco nelle mie attività formative, la formazione, rappresenta in assoluto, il primo atto da mettere in campo per la prevenzione antinfortunistica aziendale. “Chi conosce i rischi li evita”, è questo lo slogan che da sempre adopero nella presentazione delle attività didattiche.
Sebbene la formazione sulla sicurezza sul lavoro rappresenti la prima misura per la sicurezza e la salute dei  lavoratori, tuttavia organizzare e fornire corsi non è un compito facile. Spesso si confonde il potere di organizzare con quello di fornire la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Gli accordi emanati in Conferenza dello Stato e delle regioni distinguono i compiti del docente formatore da quelli del soggetto formatore, regolando le modalità di organizzazione ed erogazione del processo formativo in modo differente in base ai destinatari della formazione. E’ importante sapere che i corsi di formazione previsti all’art. 37 possono essere organizzati dal datore di lavoro e forniti dal datore di lavoro stesso, da un docente formatore qualificato o da un soggetto formatore incaricato. In caso di organizzazione del corso da parte del datore di lavoro, quest’ultimo può anche attestare l’avvenuta formazione, anche se decide di affidarsi a un docente formatore qualificato per la fornitura. Al di fuori delle previsioni dell’art. 37, ovvero della formazione erogata ai lavoratori, i corsi di formazione possono essere organizzati solo dai soggetti formatori, come classificati nell’ACSR 128 del 7 luglio 2016. Questi soggetti, che possono essere di derivazione sindacale (sindacati, organismi paritetici, ecc.) o enti o società di formazione, devono dimostrare di avere precisi requisiti per poter organizzare i corsi, (Nota al punto 2 lettera I” dell’ASR 7 luglio 2016, n.128).

Le figure professionali che possono erogare la formazione possono variare a seconda del contesto e del settore. Tuttavia, le figure più comuni includono formatori, docenti, tutor, coach e consulenti specializzati ovvero professionisti esperti nel settore specifico dell’attività oggetto della formazione.

Il formatore è un facilitatore dell’ apprendimento, un Coach, un Mentore ovvero un consulente specializzato nella tematica del settore specifico della formazione che eroga.

In virtù di ciò,  le figure professionali che possono erogare la formazione possono variare a seconda del contesto e del settore in cui si opera. Tuttavia, i formatori possono essere:

1. Formatori interni: Queste sono persone all’interno di un’organizzazione che hanno competenze specifiche in un determinato settore e che vengono incaricate di formare i dipendenti dell’azienda.

2. Formatori esterni: Sono professionisti indipendenti o appartenenti a società specializzate nella formazione. Vengono spesso chiamati a erogare corsi di formazione su argomenti specifici per aziende o enti.

3. Docenti o insegnanti: Sono professionisti che lavorano nel settore dell’istruzione e che possono essere coinvolti nella formazione professionale. Ad esempio, insegnanti universitari o docenti di scuole professionali.

4. Consulenti: Sono esperti in un determinato settore che offrono consulenza e formazione alle aziende o ai singoli professionisti.

Per quanto riguarda i requisiti per diventare un formatore, possono variare a seconda del contesto e del settore in cui si desidera operare. Tuttavia, alcuni requisiti comuni includono:

1. Competenze tecniche: È fondamentale avere una solida conoscenza e competenza nel settore in cui si desidera erogare la formazione. Questo può essere acquisito attraverso studi accademici, esperienza lavorativa o certificazioni professionali.

2. Capacità comunicative: Un formatore deve essere in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace con i partecipanti al corso. Deve essere in grado di spiegare concetti complessi in modo semplice e comprensibile.

3. Capacità di insegnamento: Un buon formatore deve avere competenze didattiche, come la capacità di creare materiali didattici efficaci, organizzare lezioni strutturate e valutare il progresso degli studenti.

4. Aggiornamento professionale: Poiché molti settori sono in continua evoluzione, è importante per un formatore rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e sviluppi nel proprio campo di competenza.

È consigliabile consultare le specifiche richieste del settore o dell’organizzazione in cui si desidera lavorare per ottenere informazioni più dettagliate sui requisiti specifici per diventare un formatore.

Un formatore deve possedere i requisiti, le conoscenze e le esperienze nel settore di competenza e soddisfare le indicazioni dell’ACSR del 07/07/2016 nonché i requisiti previsti dalla legge 4/2013, che indica i requisiti e prerequisiti per lo svolgimento delle attività di formazione professionale oltre all’obbligo di frequentazione di un corso specifico di 28 ore di formazione del formatore “Formare i formatori”.

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