Formazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Quali le modalità di erogazione

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La formazione in materia di sicurezza può essere erogata attraverso diversi metodi, come ad esempio corsi in aula, formazione online in modalità FAD sincrona o asincrona oppure ibrida con sessioni in presenza e postazioni online contemporaneamente.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 maggio 2022, n. 52 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), viene ufficialmente riconosciuta l’equiparazione tra formazione in videoconferenza sincrona e formazione in presenza. L’articolo 9-bis del D.L. n. 24/2022 ha stabilito che, fino all’adozione dell’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione può essere erogata sia in presenza che a distanza tramite videoconferenza sincrona, ad eccezione delle attività formative che richiedono un addestramento o una prova pratica, che devono essere svolte obbligatoriamente in presenza. Questo significa che le modalità di formazione in videoconferenza sono possibili solo per i corsi che non richiedono attività pratiche o addestramento quali quelle relative all’art. 73 del D. lgs. 81/2008 e accordo CSR del 22/02/2012.
Precisato ciò, è importante distinguere tra la modalità di videoconferenza sincrona e la modalità in e.learning asincrono, che sono due modalità di formazione diverse. La videoconferenza permette l’interazione in tempo reale tra docente e partecipanti, mentre l’e-learning asincrono, non richiede la presenza simultanea tra il formatore e i discenti. Tuttavia il recente articolo 9-bis del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, non vieta la formazione in altre modalità, come l’e-learning, e non fa decadere gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono la possibilità di erogare la formazione in modalità asincrona. In sintesi, il nuovo articolo amplia le opzioni per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza escludere la possibilità di utilizzare altre modalità oltre alla videoconferenza sincrona e alla formazione in aula.

Vedi anche: 

La formazione in materia di sicurezza e la figura del formatore.

 

 

 

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