Il principio di non interruzione in tema di sicurezza ed igiene del lavoro

IL PRINCIPIO DI NON INTERRUZIONE IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

IL PRINCIPIO DI NON INTERRUZIONE IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

La sicurezza sul lavoro è un obbligo che non tollera interruzioni temporali.
Esso presuppone una continua attività di vigilanza e di controllo.
Il D.Lgs. 81/08 è successive modif. e integraz. non è l’unica fonte normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e, in realtà, rappresenta solo una parte del nostro ordinamento sulla prevenzione, anche se ha operato un fondamentale riordino della materia, raccogliendo in se le più importanti norme vigenti.
Negli anni ’80 un primo gruppo di direttive europee, che fa capo alla direttiva madre 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, introduceva appunto norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Alcune di tali norme sono state recepite in Italia negli anni ’90 con il D.Lgs. 277/1991 e il D.Lgs. 77/1992.
Queste norme segnano il passaggio dal principio della massima sicurezza ragionevolmente fattibile a quello della massima sicurezza tecnologicamente praticabile, che pone in primo piano la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalle motivazioni economiche dell’imprenditore e dell’impresa.
  Gli interventi legislativi di questi ultimi anni segnano il definitivo passaggio dal sistema di protezione oggettiva, che aveva caratterizzato la legislazione prevenzionistica degli anni ’50, al programma di protezione soggettiva, basato cioè sull’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori sull’uso delle macchine operatrici, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione, sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, e, soprattutto, sulla preparazione e partecipazione di ogni soggetto dell’impresa al programma di prevenzione. La sistematizzazione dei provvedimenti legislativi si è avuta con la L. 3 agosto 2007, n. 123. Tale legge ha costituito il primo decisivo passo per una concreta codificazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  Il coordinamento nei lavori in appalto e nei contratti d’opera mediante l’obbligo del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), l’attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministrativa delle società per la violazione delle norme antinfortunistiche, sono state poi riprese dal D.Lgs. 81/2008.
 Tra i principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella L. 123/2007 (art. 1, comma 2) qui si prende in esame il principio della non interruzione temporale della sicurezza ma anche dell’irrilevanza della pluralità dei luoghi di lavoro secondo cui si è affermata la responsabilità penale del dirigente, idoneamente delegato, il quale – pur avendo constatato l’impossibilità di adempiere adeguatamente al duplice incarico ricevuto – non si astiene dal porre in essere un’attività che però gli impediva di garantire la sicurezza del lavoro.
  Secondo la sentenza n.9690 18 .9.91 Cass. Pen. Sez. IV “l’imprenditore per adempiere al dovere di sorveglianza, ha l’ obbligo di essere sempre presente sul posto di lavoro e di assistere allo svolgimento dell’attività dei suoi dipendenti, senza allontanarsi dal cantiere prima di avere impartito opportune disposizioni ovvero avere delegato alla vigilanza persona capace e qualificata” in quanto “era suo dovere non accollarsi contestualmente una molteplicità di incombenze incompatibili rispetto all’obbligo di vigilare a che gli operai non trasgredissero norme antinfortunistiche e di comune prudenza.” E’ il principio fondamentale per il quale la sicurezza non tollera interruzioni temporali.
 Con sentenza del 19 gennaio 2005, n. 1238 la Corte di Cassazione- Sezione quarta, ha affermato che “il controllo che il datore di lavoro deve esercitare al fine delle misure di sicurezza stabilite dall’ordinamento lavoristico, consiste nelle misure relative a informazione, formazione, attrezzature idonee, presidi di sicurezza, e comunque in ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, (atta) a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Anche se tale controllo non può essere sempre realizzato dallo stesso datore di lavoro è richiesta comunque una gestione oculata dei luoghi di lavoro e la predisposizione di tutte le misure obbligatorie stabilite dalla legge.
Testualmente la Cassazione ha statuito che tale obbligo va inteso nel senso che i soggetti tenuti debbono assicurare, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la ‘’gestione’’ oculata dei luoghi di lavoro, mediante la predisposizione di tutte le misure imposte dalle norme.
  Non di meno il principio per cui la sicurezza non conosce interruzione temporale non è sminuito dalla pluralità di luoghi di lavoro.
E’ bene tenere presente il principio consolidato nella giurisprudenza secondo cui la sicurezza del lavoro è un obbligo permanente che non tollera interruzioni temporali. L’obbligo di vigilanza sull’attività dei lavoratori, finalizzata alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore attraverso le misure dettate dal principio della massima sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale concretamente fattibile, costituisce un obbligo imprescindibile ed ineludibile che il datore di lavoro deve esercitare direttamente, o qualora l’azienda sia organizzata funzionalmente secondo una gerarchia di ruoli e di compiti, rappresentata da varie figure di dirigenti e preposti, anche indirettamente, verificando che i compiti attribuiti vengano effettivamente espletati e prevedendo che le funzioni aziendali siano congrue ed adeguate alla dimensione del rischio da prevenire.
 Un particolare onere di vigilanza è esplicitamente previsto in caso di lavoratori inesperti, apprendisti, somministrati o in prova . “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è sempre tenuto personalmente a vigilare sull’attività di apprendisti o lavoratori inesperti che non possiedono cioè l’esperienza, l’attenzione, l’accortezza e la capacità di previsione”, diverse sentenze infatti precisano questo concetto, secondo cui il datore di lavoro è sempre tenuto a vigilare sull’attività del lavoratore soprattutto se questo è inesperto. L’obbligo di vigilare permane anche se il lavoratore sia stato affidato ad altro operaio più esperto, delegato alla sua istruzione tecnica. Il datore di lavoro non può invocare a sua discolpa l’affidamento del lavoratore (apprendista, o inesperto o in prova).
Vigilare significa anche incaricare un numero adeguato di preposti: i principi in materia di responsabilità per culpa in vigilando del datore di lavoro, anche in relazione all’obbligo di organizzare adeguatamente la sorveglianza incaricando un numero sufficiente di preposti idonei per lo svolgimento di tale fondamentale compito prevenzionistico, sono stati evidenziati con particolare efficacia dalla giurisprudenza.
 La vigilanza presuppone che a monte siano state individuate tutte le misure idonee a prevenire i rischi lavoratori, ovvero sia stato adempiuto l’obbligo preliminare di valutare tutti i rischi e siano state attuate tutte le misure, che dovranno essere effettive: lo diventano solo qualora sia controllato a cura della gerarchia aziendale il rispetto delle stesse da parte dei lavoratori.

1 Comment on "Il principio di non interruzione in tema di sicurezza ed igiene del lavoro"

  1. In tema di infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilita penale del datore di lavoro nel caso in cui l evento occorso sia stato decisivamente determinato dalla condotta del lavoratore che, in consapevole violazione delle prescrizioni datoriali in materia di osservanza dei presidi di sicurezza, abbia posto in essere un azione talmente abnorme da interrompere il nesso di causalita fra la condotta datoriale e l evento. Non e ipotizzabile la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per la cessione della nuda proprieta dell’unico immobile abitato dall’indagato non aggredibile dall’Erario 1 Agosto 2022 – 9:30

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