L’infortunio sul lavoro si verifica quando una persona, durante la sua attività lavorativa, subisce un’infortunio che gli comporta una lesione fisica che può causare la morte o provocare inabilità ovvero ridurre parzialmente o totalmente la sua capacità lavorativa. Gli elementi essenziali per considerare un evento come infortunio sul lavoro sono: il danno subito (lesione, trauma etc.), la causa lesiva e l’occasione in cui si è verificato l’evento lesivo durante il lavoro.
Il concetto di “occasione di lavoro” di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 2 implica che vi è una relazione causale tra il lavoro svolto e il rischio che determina all’infortunio. Il “rischio” considerato è quello implicito della lavorazione svolta ovvero deriva dalla natura stessa del lavoro, compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all’interno dell’azienda.
L’articolo 32, comma 6 del Decreto Legislativo 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto l’abrogazione dell’articolo 54 e la modifica dell’articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Questa modifica fa parte degli sforzi per semplificare gli adempimenti burocratici legati al lavoro e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.
In base a questa modifica, il datore di lavoro non è più obbligato a comunicare gli incidenti e le malattie professionali alle autorità locali di pubblica sicurezza, sebbene sia ancora tenuto a segnalarli all’istituto assicuratore, come previsto dall’articolo 53 del Testo Unico.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmetterà telematicamente i dati relativi agli infortuni mortali sul lavoro e quelli con una prognosi superiore a trenta giorni ai soggetti interessati, utilizzando il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). L’inchiesta sull’infortunio, come previsto dall’articolo 56, comma 2, sarà aperta solo su iniziativa del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL.
È considerato infortunio sul lavoro anche quello che avviene durante il tragitto tra casa e il luogo di lavoro, noto come “infortunio in itinere“.
Gli infortuni causati dalla negligenza del lavoratore stesso sono considerati infortuni sul lavoro, allorquando ricorre evidente inosservanza al rispetto della norma.
Le indicazioni relative alla sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. sono riportate qui nella circolare INAIL del 24-2021
Come Gestire l’infortunio attraverso l’INAIL
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