La verifica periodica obbligatoria per le attrezzature di cui all’allegato VII.

Verifica periodica-formazione attrezzature

L’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 elenca le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifica periodica. La verifica periodica successiva alla prima, è un’ispezione che deve essere effettuata da un soggetto abilitato, pubblico o privato, al fine di verificare che l’attrezzatura sia efficiente ed in buono stato di manutenzione e che sia rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
Le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria sono molteplici e sono ragruppate in tre diverse gruppi o categorie:
1.macchine destinate al sollevamento cose, quali gru su autocarro, autogru, gru edilii da cantiere, gru a ponte e relativi argani, gru a bandiera o a struttura limitata, carrelli semoventi tescopici multifunzioni;
2. macchine sollevamento persone quali ponti mobili sviluppabili, montacarichi da cantiere, piattafome di lavoro su colonna, carri raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile etc;
3. impianti a pressione GVR per il trasporto o la conservazione di gas, vapore e riscaldamento.

Il datore di lavoro acquisito il numero di matricola dell’attrezzatura, richiesto e rilasciato dall’INAIL territorialmente competente attraverso la piattaforma C.I.V.A., per la prima verifica periodica deve avvalersi esclusivamente dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine dei quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del D.M. 11/04/2011. Le verifiche successive alla prima, sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o ARPA, o da altri soggetti privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità indicate al comma 13 del D.M. 11/04/2011. 

La frequenza  e la periodicità delle verifiche periodiche è definita dall’allegato VII e varia a seconda della tipologia, dall’ utilizzo ma anche dal settore produttivo in cui viene impiegata, In genere, le attrezzature di lavoro devono essere verificate con cadenza annuale ed in particolare le gru o le piattaforme di lavoro elevabili, qualora impiegate nell’ambito del settore delle costruzioni, siderurgico, portuale o estrattivo.

La verifica periodica deve essere effettuata da un soggetto abilitato, notificato nella regione di competenza e può essere un ingegnere, un perito o altro tecnico abilitato dal Ministero del Lavoro. Il soggetto abilitato, con la verifica periodica eseguita ai sensi del D.M. 11/04/2011, rilascia una relazione di verifica che attesta lo stato di manutenzione dell’attrezzatura,il funzionamento degli organiprincipali e la sua conformità dei dispositivi di sicurezza.

Il datore di lavoro è obbligato a far eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e deve conservare le relative relazioni di verifica per almeno cinque anni.

Le sanzioni previste per l’omessa verifica periodica delle attrezzature di lavoro, sono comminate in virtù dall’articolo 87 del D.Lgs. 81/2008 e sono sanzioni di tipo amministrativo e penale.
L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del Datore di Lavoro il quale deve garantire e mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ed adeguate al lavoro da svolgere.

Sanzioni 
La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa all’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per le violazioni dell’ art.87, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (relativamente all’art. 71 comma 8) per ogni mancato adempimento ovvero per ogni attrezzatura non verificata.

Per mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da a 711,92 a 2.562,91 euro (articolo 87, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per ogni mancato adempimento.


Redazione: Arch. Antonio D’Avanzo by www.verificheperiodiche.it

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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