Quali sono le attrezzature soggette a verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D. lgs. 81/2008 s.m.i.?

Allegato VII-Gruppo-SC-verifiche-periodiche

Quali sono le attrezzature soggette a verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D. lgs. 81/2008 s.m.i.?

L’Articolo 71 comma 11 del D. lgs. 81/2008 smi, prevede con l’allegato VII, la verifica periodica di specifiche attrezzature di lavoro che suddivise in tre macro-categorie.

La prima categoria riguarda le attrezzature per il sollevamento di cose, tra cui gru di vario tipo, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, e idroestrattori.

La seconda categoria comprende le attrezzature per il sollevamento di persone, come piattaforme di lavoro auto-sollevanti, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, e ponti mobili sviluppabili e sospesi.

Infine, la terza categoria riguarda le attrezzature a pressione, come generatori di vapore e recipienti di gas e vapore, caldaie, serbatoi etc

Nell’allegato II del D.M.11/04/2011 vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che vengono suddivise nei seguenti gruppi:

1.1.1. Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga

1.1.2. Gruppo SP – Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere

1.1.3. Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata 
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso ..
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

La frequenza con la quale bisogna effettuare le verifiche periodiche viene indicata dall’allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.

Secondo le indicazioni dell’allegato I del D.M.11/04/2011, il punto 3.2.1. stabilisce che le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto 3.1.2. e con la periodicità indicata nell’allegato VII del decreto legislativo n.81/2008.
3.2.2. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2. (prima verifica periodica) e 3.2.1 devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa all’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per le violazioni dell’ art.87, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (relativamente all’articolo 71 comma 8) per ogni mancato adempimento ovvero per ogni attrezzatura non verificata.

Per mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da a 711,92 a 2.562,91 euro (articolo 87, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per ogni mancato adempimento.

 

No, l’allegato VII di cui al D. lgs. 81/2008 non include  gli apparecchi di sollevamento ad uso residenziale che sono invece regolamentati dal DPR 30 aprile 1999, n. 162  in funzione del recepimento della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza e al loro esercizio.

Il responsabile dell’impianto (ad esempio un Amministratore di condominio) è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’ascensore, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica dell’ascensore rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.


Fonte: 
Verificheperiodiche.it

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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