Art. 125 D. Lgs. 81/2008 Disposizione dei montanti

D.Lgs. 81-2008

Art. 125 D. Lgs. 81/2008 Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

TITOLO IV  D. Lgs. 81/2008

Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 smi. Quando si Applica

il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili che svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti nell'Allegato X, che include costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, lavori stradali e manutenzioni strutturali, ma esclude specifiche attività come quelle in mare o manutenzioni tecnologiche non strutturali, per le quali si applicano norme specifiche. 
Quando si applica (esempi)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, scavi di opere in muratura, cemento, metallo, legno, ecc..
Lavori su strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc..
Montaggio e smontaggio di prefabbricati in ambito edile.
Qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. 
Quando NON si applica (esempi di esclusione)
Lavori in mare.
Attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (es. manutenzione impianti tecnologici come riscaldamento, condizionamento, ecc.).
Riprese in studi cinematografici, teatrali, ecc. (se non implicano allestimento di cantiere). 
Cosa comporta l'applicazione del Titolo IV
Obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese.
Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) in presenza di più imprese.
Adempimenti specifici per Committente, Responsabile dei Lavori e imprese. 
In sintesi, la chiave è la presenza di un cantiere temporaneo o mobile che coinvolge attività edili o di ingegneria civile, come dettagliato dall'Allegato X. 
 

Titolo IV D. Lgs. 81-2008 Capo II Sezione VI – Ponteggi movibili Art. 139 - Art. 140

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