La sentenza n. 42261/2017 chiarisce il criterio di calcolo dei 2 m per i lavori in quota

Sentenza Cassazione n. 42261-2017

Sentenza n. 42261/2017: Lavori in quota e misure di sicurezza obbligatorie.

La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 42261 del 15 settembre 2017, è intervenuta per definire in modo inequivocabile il criterio di calcolo dell’altezza minima oltre la quale un’attività viene classificata come “lavoro in quota” ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Questa pronuncia ha un’importanza fondamentale per datori di lavoro, preposti e professionisti della sicurezza, in quanto stabilisce che il riferimento per l’altezza di due metri non è il piano su cui il lavoratore poggia i piedi, bensì il livello del suolo sottostante.

1. Il Contesto Normativo e il Dubbio Interpretativo

Il D. Lgs. 81/08, all’articolo 107 (Definizioni), specifica che per “lavoro in quota” si intendono le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Prima dell’intervento della Cassazione, si poneva spesso il dubbio se tale soglia dovesse essere misurata:

  1. Dalla superficie di calpestio del lavoratore al piano di caduta.

  2. Dal punto in cui il lavoro è effettivamente svolto (ad esempio l’altezza delle mani o della testa del lavoratore) al piano di caduta.

La differenza è cruciale, poiché un lavoratore in piedi su una piattaforma a 1,80 metri dal suolo, con la testa e le mani a oltre 2 metri, rappresenta un rischio di caduta.

2. Il Principio Stabilito dalla Sentenza 42261/2017

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha riaffermato un orientamento già consolidato, chiarendo che l’altezza che fa scattare l’obbligo delle misure di prevenzione previste dall’Articolo 122 e successivi del D.Lgs. 81/08 (che riguardano, ad esempio, parapetti, ponteggi o sistemi anticaduta), deve essere calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante.

In altre parole, non ha rilievo l’altezza del piano di calpestio, se il lavoro viene svolto dal lavoratore in posizione eretta a una quota che supera i 2 metri dal suolo.

La Logica Giuridica

La Corte ha sottolineato che il rischio di caduta non è legato esclusivamente all’altezza della pedana, ma all’altezza totale dalla quale il lavoratore può precipitare.

  • Caduta dal piano di calpestio: se il piano è a 1,87 metri, la caduta è comunque potenzialmente grave.

  • Lavoro in quota: se il lavoratore sta operando in posizione eretta, il punto più alto del corpo (la testa o le mani durante l’operazione) si trova in realtà ben oltre i 2 metri dal suolo, rendendo il rischio non solo teorico ma effettivo e grave.

La sentenza ha richiamato precedenti orientamenti (come la Cass. n. 43987/2013), confermando che l’attenzione deve essere posta sulla zona di rischio e sulla potenziale energia cinetica sviluppata in caso di caduta.

3. Il Caso Specifico e le Responsabilità del Datore di Lavoro

Il caso esaminato dalla Corte riguardava il datore di lavoro di un cantiere, condannato per lesioni personali gravi ai danni di un dipendente.

  • L’Infortunio: Il dipendente era caduto da un’opera provvisoria posta a un’altezza di 1,87 metri dal suolo mentre la smontava.

  • La Tesi Difensiva Rigettata: L’imputato sosteneva che, essendo il piano di calpestio inferiore ai 2 metri, non si trattasse di “lavoro in quota” e, dunque, non fossero applicabili le più rigorose misure di sicurezza.

  • La Decisone della Cassazione: La Corte ha respinto tale tesi, ribadendo che, poiché il lavoratore svolgeva l’attività in posizione eretta, il lavoro si svolgeva “ad operaio in posizione eretta, a oltre 2 m” dal suolo, rendendo il rischio di caduta prevedibile e doverosamente evitabile.

Il datore di lavoro è stato ritenuto penalmente responsabile per aver omesso di:

  1. Esigere l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (nello specifico, l’elmetto protettivo).

  2. Contemplare l’opera provvisoria e le relative procedure di sicurezza nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Conclusione: Obbligo di Prevenzione Totale

La sentenza 42261/2017 funge da monito per il mondo del lavoro: la definizione di “lavoro in quota” deve essere interpretata in modo estensivo e prudenziale, finalizzata alla tutela massima dell’integrità fisica del lavoratore.

Nel caso in sentenza, il lavoratore stava rimuovendo un’installazione temporanea all’interno di un cantiere senza indossare il casco di protezione. La caduta da un’altezza di 1,87 metri ha causato lesioni gravi. La Corte ha stabilito che, sebbene l’altezza non superasse formalmente i 2 metri dal pavimento, l’attività si svolgeva effettivamente a un’altezza superiore ai 2 metri dal suolo, rientrando così nell’ambito di applicazione dell’articolo 122 del D.Lgs. 81/2008.
Il superamento della soglia dei 2 metri, calcolata dal livello del suolo, comporta l’obbligo inderogabile di adottare tutte le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs. 81/08 per i lavori in quota, indipendentemente dall’altezza della pedana di calpestio. La prevenzione del rischio di caduta dall’alto deve essere valutata considerando la potenziale distanza di caduta e l’effettiva altezza operativa del lavoratore.

Leggi la sentenza Qui

Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 smi. Quando si Applica

il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili che svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti nell'Allegato X, che include costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, lavori stradali e manutenzioni strutturali, ma esclude specifiche attività come quelle in mare o manutenzioni tecnologiche non strutturali, per le quali si applicano norme specifiche. 
Quando si applica (esempi)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, scavi di opere in muratura, cemento, metallo, legno, ecc..
Lavori su strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc..
Montaggio e smontaggio di prefabbricati in ambito edile.
Qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. 
Quando NON si applica (esempi di esclusione)
Lavori in mare.
Attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (es. manutenzione impianti tecnologici come riscaldamento, condizionamento, ecc.).
Riprese in studi cinematografici, teatrali, ecc. (se non implicano allestimento di cantiere). 
Cosa comporta l'applicazione del Titolo IV
Obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese.
Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) in presenza di più imprese.
Adempimenti specifici per Committente, Responsabile dei Lavori e imprese. 
In sintesi, la chiave è la presenza di un cantiere temporaneo o mobile che coinvolge attività edili o di ingegneria civile, come dettagliato dall'Allegato X. 
 

Titolo IV D. Lgs. 81-2008 Capo II Sezione VI – Ponteggi movibili Art. 139 - Art. 140

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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